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Ordinanza — n. 6957/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissible ground regarding acquittal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a sentencing agreement inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court failed to evaluate potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court ruled this ground is excluded from review in second-instance settlement cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against second-instance settlement agreements, only grounds concerning the parties' will, prosecutor's consent, and divergent content are admissible, excluding complaints about waived acquittal reasons or sentencing determinations.

Parole chiave

Generato dall'IA
second instance settlement inadmissible appeal acquittal grounds sentencing agreement court costs order disdetta in periodo di prova motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROTA CIRO nato a NAPOLI il 17/09/1982 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Ciro Prota ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma si tratta di censura inammissibile, poiché per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), condizioni nel caso non ricorrenti.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2022 Il Consi4ire estensore Il Presidente Néssatidro Ranaldi Pal (zia' i CEPO6ITATOIN CANCELL oggi, ?Me - 2‘) I FUNZIONARIO GWØ