Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6954/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6954/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Donato Fratto ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa dal quale è stato definitivamente assolto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6954/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01). 3.2. Quanto alla formulata doglianza in ordine all'assoluzione avvenuta sulla base dei medesimi elementi a disposizione del giudice della cautela, con conseguente asserita irrilevanza sinergica del comportamento del ricorrente, è appena il caso di rilevare che ciò assume rilievo solo in ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione (c.d. "formale") ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (per riconosciuta illegittimità ab origine del titolo cautelare, in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), mentre nel caso si verte in tema di ingiusta detenzione (c.d. "sostanziale") ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennizzo per detenzione ingiustificata truffa all'assistenza sociale riabilitazione assistenza riabilitativa chiusura della procedura di assistenza giudiziaria frode per liberarsi dal servizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 314 cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRATTO DONATO nato a SOVERIA SIMERI il 11/11/1956 avverso l'ordinanza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Donato Fratto ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa dal quale è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Lamenta la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, affetta da carenze argonnentative laddove viene ravvisata la colpa grave preclusiva del riconoscimento del diritto alla riparazione sulla scorta di una serie di affermazioni apodittiche e congetturali. La reiezione dell'istanza non può fondarsi sulla postulata sussistenza degli stessi elementi di fatto che il giudice di merito ha invece escluso, sulla scorta del medesimo materiale indiziario già in possesso del giudice della cautela.

La condotta ostativa del Fratto non può essere fondata nei rapporti del medesimo con soggetti che ad oggi non possono ritenersi neppure sodali, così come accertato con sentenza definitiva. Le affermazioni dei giudici della riparazione appaiono di tenore palesemente congetturale, non significative e prive di riscontro. Non sono state specificate le ragioni e la reale natura delle citate frequentazioni del Fratto, né la sua consapevolezza, seppur a livello colposo, dell'altrui coinvolgimento in attività criminali o illecite. La pretesa accertata sussistenza di una pericolosa associazione mafiosa con sede in Svizzera è stata smentita all'esito del processo di cognizione.

Non è stata neppure valutata la eventuale sussistenza di un'ipotesi di condotta colposa lieve ai fini di un'eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. E' infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201.

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801).3.

Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Fratto, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. 3.1. Allo scopo sono state valorizzate le risultanze probatorie del processo di cognizione, che, pur escludendo l'esistenza dell'ipotizzata associazione criminale in Svizzera, ha fatto emergere la circostanza che il Fratto era in contatto con esponenti del sodalizio di ‘ndrangheta di Singen in Germania e aveva avuto incontri con gli stessi a Radolfzell; dalle conversazioni intercettate era emerso che il Fratto conversava con esponenti di gruppi appartenenti alla criminalità organizzata, mostrandosi pienamente consapevole degli attriti esistenti tra il locale di Singen ed il gruppo svizzero.

Da tali elementi - contraddetti dal ricorrente con argomenti meramente apodittici, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - i giudici della riparazione hanno ragionevolmente desunto come il ricorrente abbia, con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'Autorità. In questa prospettiva, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ad ambienti criminali (cfr.

Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01). 3.2. Quanto alla formulata doglianza in ordine all'assoluzione avvenuta sulla base dei medesimi elementi a disposizione del giudice della cautela, con conseguente asserita irrilevanza sinergica del comportamento del ricorrente, è appena il caso di rilevare che ciò assume rilievo solo in ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione (c.d. "formale") ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (per riconosciuta illegittimità ab origine del titolo cautelare, in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.), mentre nel caso si verte in tema di ingiusta detenzione (c.d. "sostanziale") ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così deciso il 20 gennaio 2022 Il Consiglie estensore Il Presidente Ales nd o Ranaldi ParrOa DEPOSITA