Sentenza — n. 6953/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale della Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Rovigo, in data 08/07/2020, nei confronti di Ferrari Tonino, in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6953/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: FERRARI TONINO nato a CASTELMASSA il 02/02/1945 avverso la sentenza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale della Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Rovigo, in data 08/07/2020, nei confronti di Ferrari Tonino, in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., deducendo violazione di legge per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
2. Il ricorso è fondato.
3. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG c/ Melzani Saymon, Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).
4. Ciò premesso, il Collegio rileva che il Tribunale di Rovigo non ha applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, così come previsto dall'art. 222, cod. strada.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Rovigo per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrigg Piccialli i DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, Z_ e 2