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Sentenza — n. 6639/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6639/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fasko Endri, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena allo stesso inflitta.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6639/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena allo stesso inflitta.

Parole chiave

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eccezione di incostituzionalità assenza di caso di rigore motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità di decisioni incidentali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
309/90, ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena allo stesso inflitta.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FASKO ENDRI nato il 13/09/1998 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Si da atto che l'avvocato PORCELLI ANGELA del foro di ROMA alle ore 11.20 non è presente.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fasko Endri, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena allo stesso inflitta.

2. Con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la Corte territoriale applicato detta norma al caso di specie.

3. Il ricorso è inammissibile, giacché l'impugnazione, in sede di legittimità, di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ha, come noto, un ristretto ambito di proponibilità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patrvia Picci DEPOT