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Sentenza — n. 5878/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5878/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: NICHELE MATTEO nato il 22/01/1979 avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; lette le conclusioni del PG.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Sentenza — n. 5878/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: NICHELE MATTEO nato il 22/01/1979 avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; lette le conclusioni del PG.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre infrazione privilegiata abbandono del procedimento per infrazione stradale effetto sospensivo della licenza edilizia sanzione per violazione stradale abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
1.La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: NICHELE MATTEO nato il 22/01/1979 avverso la sentenza del 05/02/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1.La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha applicato, nei confronti di Nichele MatTeo, la pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.500,00 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 1 (differendone l'esecuzione all'esito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità) per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. b e 187, ha dedotto la violazione degli artt. 186 e 187 cod.strada, dovendo essere cumulata la durata delle sanzioni amministrative previste dalla due norme, per un periodo minimo dì 2 anni e mesi 6, tenuto conto dell'appartenenza del veicolo a terzi e del conseguente raddoppio previsto dall'art. 187 cod.strada. 2.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN DIRITTO 1. In via preliminare va ricordato -che alla questione "se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie", le Sezioni Unite hanno dato risposta positiva all'esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019 (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. - dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01). 2.11 ricorso è fondato, in quanto la durata della sanzione amministrativa applicata della sospensione della patente di guida risulta inferiore a quella minima prevista dagli artt. 186, comma 2, lett. b e 187 cod. strada, tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli Pietro, Rv. 280544 - 01).

Difatti, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b, cod.strada, all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un •Y, anno; ai sensi dell'art. 187, comma 1, cod.strada, all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni o, se, come nel caso di specie espressamente accertato, il veicolo appartiene a persona estranea al reato, da due a quattro anni, in virtù del previsto raddoppio. 3.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. I. cod.proc.pen., potendo la Corte adottare i provvedimenti necessari e, cioè, quantificare, secondo la valutazione già espressa dal giudice di merito, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel minimo legale di anni 2 e mesi 6, alla luce della corretta applicazione degli artt. 186, comma 2, lett. b e 187, comma 1, cod.strada

P.Q.M.

Annulla selp rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, che ridetermina nella misura di anni due e mesi sei, confermando il differimento dell'esecuzione di tale sanzione amministrativa accessoria all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Pic