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Sentenza — n. 5857/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance verdict declaring defendant guilty due to statute of limitations expiration. Statute of limitations expired; acquittal declared; appeal dismissed. Statute of limitations expired; acquittal declared; appeal dismissed.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5857/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's conviction without remanding the case, finding the crime extinguished by the statute of limitations. The defendant argued for non-prosecution and procedural flaws, but the court noted the limitation period expired on February 6, 2015. Consequently, the conviction was voided because the legal basis for punishment no longer existed, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: When a cause of extinction such as the statute of limitations arises after a second-instance judgment, the judgment must be annulled without remand, and no further examination of substantive guilt or procedural defects is required.

Parole chiave

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statute of limitations cause of extinction annulment without remand criminal procedure code acquittal by prescription dipendenza da alcol guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 06/02/2015 il relativo termine di prescrizione.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod.
articolo 131-bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275
220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALDINI MARCELLO nato a MANTOVA il 30/04/1984 avverso la sentenza del 07/10/2014 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova che dichiarava Baldini Marcello responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (fatto commesso il 14/06/2009), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore che articola quattro motivi. Con il primo motivo, richiede, in via pregiudiziale e preliminare, la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen., la cui disciplina è intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado e, in subordine, la declaratoria di prescrizione del reato; con il secondo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove è stata ritenuta la fattispecie di reato contestata; con il terzo motivo, censura omessa motivazione della sentenza in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sanzione di guida applicata nel massimo in violazione del principio di proporzionalità della pena; con il quarto motivo, si lamenta vizio motivazionale della sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 06/02/2015 il relativo termine di prescrizione.

4. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata. 4.1. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). 4.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco rria Ciampi DEPOSITATO CA