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Sentenza — n. 5421/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5421/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SCARDINO Vincenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclu- sione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazio- ne al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per vizio totale di mente, ovvero alla mancata riduzione della pena per essere la sua capacità di in- tendere e di volere grandemente scemata al momento del fatto. Con memoria difensiva trasmessa in cancelleria in data 27 Luglio 2021 la difesa comunicava il decesso del ricorrente avvenuto in data 4 Luglio 2021 in Pe- saro di cui allegava relativa certificazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5421/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, a seguito della morte del ricorrente, verificatasi in data 4 Lu- glio 2021 deve essere annullata la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.150 cod.pen.

Parole chiave

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infortunio mortale incidente stradale assassinio donazione a causa di morte responsabilità scemata pena di morte
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARDINO VINCENZO (DECEDUTO) nato a CARMIANO il 03/05/1933 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per morte del reo. t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. SCARDINO Vincenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclu- sione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazio- ne al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per vizio totale di mente, ovvero alla mancata riduzione della pena per essere la sua capacità di in- tendere e di volere grandemente scemata al momento del fatto. Con memoria difensiva trasmessa in cancelleria in data 27 Luglio 2021 la difesa comunicava il decesso del ricorrente avvenuto in data 4 Luglio 2021 in Pe- saro di cui allegava relativa certificazione.

3. Orbene, a seguito della morte del ricorrente, verificatasi in data 4 Lu- glio 2021 deve essere annullata la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.150 cod.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per mor- te dell'imputato. Così deciso in Roma il 21 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Dona Ila Ferranti i ‘-) L oggi- •