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Sentenza — n. 4328/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses unjust detention claim where prior acquittal does not preclude civil court from finding gross negligence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Sergio Ilardi's appeal against the rejection of his claim for compensation for unjust detention. Although Ilardi was acquitted in the criminal trial for extortion and intimidation, the civil court found him grossly negligent based on his prior participation in a coercive scheme involving his brother and associates. The court ruled that the criminal standard of 'beyond reasonable doubt' does not bind the civil judge, who may independently evaluate facts to establish gross fault for compensation purposes.

Regesto Legislator

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Art. 629 c.p.; Art. 513-bis c.p.: The civil judge assessing compensation for unjust detention may independently evaluate facts proven in criminal proceedings and attribute a different probative value, even if the criminal court acquitted the defendant based on the 'beyond reasonable doubt' standard.

Parole chiave

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unjust detention compensation gross negligence standard civil criminal distinction probative value autonomy acquittal irrelevance indennizzo per detenzione ingiustificata arretrati di salario spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 c.p.
1.La Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Ilardi Sergio in relazione al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare in carcere per reati di cui all'art. 629 comma 2 e 513 bis cod.pen.
Art. 513-bis c.p.
Con riferimento poi all'altro reato di cui all'art. 513 bis cod.pen.
art. 513 bis cod.pen
Con riferimento poi all'altro reato di cui all'art. 513 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen. Sez. 4, 02/07/2019, Messina
Cass. Pen. Sez. 4, 19/12/2014, Patanella
Cass. Pen. Sez. 4, 19/12/2014, Patanella; Cass.
Cass. Pen. Sez. 4, 21/10/2014, Garda De Medina
4, 19/12/2014, Patanella; Cass. Pen. Sez. 4, 21/10/2014, Garda De Medina; Cass.
Cass. Pen. Sez. 4, 03/06/2010, Davoli
Cass. Pen. Sez. 4, 28/11/2007, Gualano ed altri
4, 3/6/2010, Davoli; Cass. Pen. Sez. 4, 28/11/2007, Gualano ed altri; Cass.
Cass. Pen. Sez. 4, 15/02/2007, Marchesi ed altri
Cass. Pen. Sez. Un. 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedetti
Cass. Pen. Sez. Un., 13/12/1995, Sarnataro e altri
De Benedetti; Cass. Pen. Sez. Un., 13/12/1995, Sarnataro e altri) prendendo in considerazione condotte dell'Ilardi riconosciute (o comunque non escluse) nelle stesse pronunce assolutorie e rivalutandone, con motivazione congrua e sufficiente, la valenza ostativa ai fini riparatori.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ILARDI SERGIO nato a PALERMO il 19/11/1969 avverso l'ordinanza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Ilardi Sergio in relazione al periodo in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura cautelare in carcere per reati di cui all'art. 629 comma 2 e 513 bis cod.pen. a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo il 6.06.2014, confermata dal Tribunale del riesame del Tribunale di Palermo, poi revocata dallo stesso Gip il 28.10.2014 a seguito dell'interrogatorio reso dall'indagato.

2. Ilardi, attinto dal provvedimento cautelare, all'esito del giudizio di primo grado veniva assolto dal Gup da entrambi i reati perché il fatto non sussiste, giudizio confermato anche in sede di appello, svoltosi a seguito dell'impugnazione del Pubblico Ministero.

3. La Corte di merito ha disatteso la richiesta di riparazione avendo ritenuto gravemente colposa la condotta posta in essere dall'istante, sebbene in sé non penalmente rilevante.

4. Avverso la suddetta ordinanza ricorre Ilardi Sergio, con atto che risulta articolato in un unico motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento della colpa grave: nella specie, sostiene l'esponente che il Giudice della riparazione ha ripercorso e rivalutato gli elementi di responsabilità esclusi dal Giudice penale e non ha specificato gli elementi della colpa grave, disattendendo immotivatamente le richieste difensive volte ad ottenere la riparazione del danno morale e all'immagine derivante dalla patita detenzione ingiusta.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 5.1.11 Ministero dell'Economia si è costituito attraverso l'Avvocatura Generale dello stato e ha richiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. E' noto che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto \if che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), né rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); si é poi affermato, in termini analoghi, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, Sentenza n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

2. La Corte di appello riportandosi alla ricostruzione dei fatti risultante dalle sentenze di merito ha evidenziato, quanto all'imputazione cautelare relativa all'estorsione, che !Mardi era a conoscenza della missione estorsiva, che andavano a svolgere nei confronti dall'Avvocato Alaimo, Taormina Girolamo, il fratello di Ilardi, Filippo, e Clemente Leonardo nonché dei toni di pressione che avrebbero usato con il professionista, tanto che nel corso della conversazione intercettata con la moglie diceva che "i tre sarebbero andati dal legale e che gli avrebbero fatto passare un brutto quarto d'ora"; si trattava comunque di un contesto di pressione indebita cui non partecipò direttamente ma di cui il ricorrente si compiacque in quanto vi partecipava il fratello e i soci della società Ingross Carni s.r.I., con ciò contribuendo a ingenerare con giudizio ex ante l'errore cautelare.

Con riferimento poi all'altro reato di cui all'art. 513 bis cod.pen. secondo il quale 'lardi, Clemente e Taormina avrebbero manifestato ad altre imprese del settore l'appartenenza del Taormina all'organizzazione mafiosa al fine di indurle a rivolgersi per le forniture alla loro società ponendo in essere una serie di atti intimidatori nei confronti della Taormina s.r.l. di Taormina Salvatore, la Corte territoriale ha ritenuto la colpa grave, utilizzando un percorso argomentativo logico e ancorato ad elementi oggettivi emersi nel corso del processo penale, che, sebbene non ritenuti idonei a provare la colpevolezza per il reato di concorrenza sleale, erano comunque collocati in un contesto di grave illiceità. /L\ Afferma infatti la Corte distrettuale che l'Ilardi era certamente partecipe e si avvantaggiava di un generale disegno in virtù del quale Cosa Nostra, dopo aver appoggiato per lungo tempo Taormina Salvatore e aver agevolato la sua impresa, aveva poi orientato il suo appoggio alla Ingross Carni, anche in ragione della presenza tra i soci del Taormina Girolamo; enuclea a fol 11 gli elementi e i comportamenti illeciti concreti, accertati nel processo penale, posti in essere dall'Ilardi nei confronti della Taormina srl di Taormina Salvatore, idonei comunque a giustificare la qualificazione ex ante del comportamento come connotato da colpa grave.

In conclusione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di autonomia valutativa del giudice della riparazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 4, 19/12/2014, Patanella; Cass. Pen. Sez. 4, 21/10/2014, Garda De Medina; Cass. Pen. Sez. 4, 3/6/2010, Davoli; Cass. Pen. Sez. 4, 28/11/2007, Gualano ed altri; Cass. Pen. Sez. 4, 15/2/2007, Marchesi ed altri; Cass. Pen. Sez. Un. 26/6/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedetti; Cass. Pen. Sez. Un., 13/12/1995, Sarnataro e altri) prendendo in considerazione condotte dell'Ilardi riconosciute (o comunque non escluse) nelle stesse pronunce assolutorie e rivalutandone, con motivazione congrua e sufficiente, la valenza ostativa ai fini riparatori.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Retta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille. Così deciso il 2.02.2022. Il Consigliere estens