Cassation court annuls appeal judgment on non-mention benefit due to lack of reasoning while upholding conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the non-mention benefit due to a lack of reasoning, while rejecting the main appeal on prescription grounds. The appellant argued the crime was time-barred, but the court confirmed the aggravated offense extended the limitation period to fifteen years. Consequently, the conviction stands, but the second instance court must re-evaluate the non-mention benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: The Court of Cassation annuls a judgment that fails to provide reasoning on a specific request, such as the non-mention benefit, even if the judgment addresses other aspects of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERQUA ANTONIO nato a SORA il 21/04/1957 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; • IO • • — clarlia_ccinclusa_chiedande Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso per intervenuta prescrizione. udito il difensore E presente l'avvocato NAPPA LUIGI del foro di ROMA in difesa di CERQUA ANTONIO che, illustrando i motivi del ricorso, insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Cerqua Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il reato era estinto per prescrizione già alla data della sentenza d'appello, emessa nel 2020 mentre l'incidente stradale risale al 02/12/2007 e il decesso si è verificato il 3 dicembre 2007. 2.1. La Corte d'appello ha poi omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta, formulata con i motivi di appello,di concessione del beneficio della non menzione, che ingiustificatamente non è stato riconosciuto all'imputato.
3. Il primo motivo è privo di fondamento. L'art. 157 cod. pen. prevede, infatti, - e prevedeva anche all'epoca in cui si verificò il reato - per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il raddoppio del termine prescrizionale. La predetta aggravante è stata ritenuta in entrambi i gradi di merito, tant'è che sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, onde il reato si prescrive nel termine massimo di 15 anni, a decorrere dal 3 dicembre 2007, data del decesso del soggetto passivo: quindi non è ancora prescritto.
4. Il secondo motivo è invece fondato. Con i motivi d'appello l'imputato aveva chiesto la concessione del beneficio della non menzione. Orbene, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire risposta alcuna al riguardo. Né le ragioni per le quali il predetto beneficio, a differenza della sospensione condizionale della pena, non sia stato concesso sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata. D'altronde, nell'atto d'appello la questione era stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo, che, pur nella essenzialità della sua formulazione, non può tacciarsi di genericità, avendo l'appellante argomentato sulla base della propria incensuratezza e della propria condotta processuale.
L'atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 1 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
5. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Il ricorso va rigettato nel resto. PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della non menzione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricor