Sentenza — n. 4174/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINA BARTOLOMEO nato a AVEZZANO il 06/11/1958 avverso il decreto del 27/08/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; sentite del Procuratore generale, nella persona del Sostituito Procuratore SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Avezzano MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il Tribunale per il riesame di L'Aquila ha convertito in ricorso per cassazione l'appello proposto da Bartolomeo Savina avverso il provvedimento del G.U.P. del Tribunale di L'Aquila di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro dell'autovettura Chevrolet Corvette di proprietà del medesimo, terzo, estraneo al procedimento penale, ritenendo che l'ordinanza, pronunciata successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare e prima della sua celebrazione sia impugnabile unicamente con ricorso per cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 322 bis cod. proc. pen, art. 360 cod. proc. pen, art. 263, comma 5 cod. proc. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 263 c.p, art. 127 c.p; Sentenza — n. 4174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza reiettiva del G.U.P. per inosservanza del disposto dell'art. 263, comma 5 cod. proc. pen., non avere il giudice fissato l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen., ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che quando l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro è presentata successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare, il giudice deve procedere nel contradittorio delle parti ex art. 127 cod. proc. pen., fissando l'udienza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINA BARTOLOMEO nato a AVEZZANO il 06/11/1958 avverso il decreto del 27/08/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; sentite del Procuratore generale, nella persona del Sostituito Procuratore SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Avezzano MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il Tribunale per il riesame di L'Aquila ha convertito in ricorso per cassazione l'appello proposto da Bartolomeo Savina avverso il provvedimento del G.U.P. del Tribunale di L'Aquila di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro dell'autovettura Chevrolet Corvette di proprietà del medesimo, terzo, estraneo al procedimento penale, ritenendo che l'ordinanza, pronunciata successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare e prima della sua celebrazione sia impugnabile unicamente con ricorso per cassazione.
2. Con l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen. innanzi al Tribunale del riesame Bartolomeo Savina formula due motivi.
3. Con il primo deduce la violazione della legge processuale, per avere il G.U.P., riportandosi al parere negativo del pubblico ministero, ritenuto non potersi procedere al dissequestro in quanto il luogo di formazione della prova è rappresentato dalla fase dibattimentale, nel cui corso i beni in sequestro potrebbero essere oggetto di ulteriori accertamenti. Rileva che l'accertamento tecnico irripetibile di cui all'art. 360 cod. proc. pen. ha natura di incidente probatorio sui generis, essendo pienamente garantito il contraddittorio, seppure con formule sostanzialmente più elastiche. Osserva che nel caso di specie sono stati effettuati analitici accertamenti sia da parte della polizia giudiziaria, che dei consulenti tecnici nominati dalla parti e che il mantenimento del sequestro probatorio, a fronte di accertamenti già effettuati, finisce per essere un'infinita e perenne manus inectio, non prevista quando la prova venga formata, in deroga alle regole ordinarie, attraverso l'istituto regolato dall'art. 360 cod. proc. pen..
4. Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza reiettiva del G.U.P. per inosservanza del disposto dell'art. 263, comma 5 cod. proc. pen., non avere il giudice fissato l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen., ancorché la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che quando l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro è presentata successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare, il giudice deve procedere nel contradittorio delle parti ex art. 127 cod. proc. pen., fissando l'udienza.
5. Il ricorso merita accoglimento, essendo assorbente il secondo fondato motivo.
6. Questa stessa Sezione, infatti, ha recentemente precisato che "Sull'istanza di restituzione di cose sequestrate presentata successivamente alla fissazione dell'udienza preliminare il giudice delle indagini preliminari, competente a decidere, deve provvedere nel contraddittorio tra le parti, previa fissazione della camera di consiglio ed avviso alle stesse ex art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 49192 del 13/11/2019, PTM/ Visentini, Rv. 277421; cfr. anche Sez. 3, n. 11489 del 22/01/2015, Gazzola, Rv. 262979, secondo cui "anche il rigetto dell'istanza di restituzione di cose sequestrate, reso dal giudice non già nella fase delle indagini preliminari, bensì, successivamente ad essa e a fissazione dell'udienza preliminare già avvenuta, dovrebbe essere assunto nel contraddittorio tra le parti, non profilandosi motivo alcuno perché il provvedimento non sia assimilabile alla decisione sulla opposizione dell'interessato, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, in relazione alla quale è dunque applicabile la disposizione di cui all'art. 127 c.p.p., comma 7", in motivazione).
7. Nel caso di specie il G.U.P. non ha disposto l'udienza in camera di consiglio, decidendo sull'istanza del terzo proprietario sulla base del mero parere del pubblico ministero, così pretermettendo il contraddittorio pieno fra le parti.
8. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Avezzano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avezzano Così deciso il 26/01/2022 Il Consiglier estensore Il Presidente Maura lJardin Francesco t9t>rn\pi DEPOSíTATC, ERA og