Sentenza — n. 4170/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl GIP del Tribunale di Napoli il 14.12.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Alessandro Avalos - per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 - la pena concordata fra le parti di anni uno di reclusione ed euro 2.300 di multa e, per quanto qui rileva, le pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. 309/90: divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per anni uno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 85 d.P.R. 309/90, art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 4170/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/90 - la pena concordata fra le parti di anni uno di reclusione ed euro 2.300 di multa e, per quanto qui rileva, le pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. 309/90: divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per anni uno.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVALOS ALESSANDRO nato a NAPOLI il 08/05/2001 avverso la sentenza del 14/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Napoli il 14.12.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Alessandro Avalos - per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 - la pena concordata fra le parti di anni uno di reclusione ed euro 2.300 di multa e, per quanto qui rileva, le pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. 309/90: divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per anni uno.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione delle pene accessorie dianzi indicate, in quanto estranee all'accordo e comunque inapplicabili ex art. 444 cod. proc. pen., trattandosi di accordo sulla pena inferiore ad anni due di reclusione.
3. Il ricorso è fondato, essendo stata applicata una pena inferiore a due anni di reclusione, per cui le pene accessorie applicate risultano illegali in quanto precluse dalla previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi della quale, l'applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.), salva l'applicazione del comma 1-ter. Si tratta di deroghe che non contemplano il reato oggetto della sentenza impugnata (cfr. Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021, Rv. 281652 - 01; Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 - dep. 2020, Rv. 278882 - 01).
4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le pene accessorie, che possono essere eliminate da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie che elimina. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consig estensore Il Pres. ente DEPOS[MT.3 Ale o Ranaldi Francesco M oqqfL_ 7FEB.202