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Sentenza — n. 4156/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4156/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4156/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 3 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con cui Francesco De Gennaro è stato ritenuto responsabile colpevole del reato di cui agli artt. 73 comma 5 e 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 14,38 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in dosi termosaldate, con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno del SERT; nonché del reato di cui all'art. 4 commi 2 e 4 I. n. 110/1975, per avere portato al di fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo un coltello a serramanico.

Regesto Legislator

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art. 165, comma 2 cod. pen, art. 165, comma 1 cod. pen; Sentenza — n. 4156/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 e 80 comma 1 lett. g) d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 14,38 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in dosi termosaldate, con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno del SERT; nonché del reato di cui all'art. 4 commi 2 e 4 I. n. 110/1975, per avere portato al di fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo un coltello a serramanico.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere impugnazione della cancellazione ritiro dell'azione giudiziaria esclusione del dibattimento pubblico censure procedurali ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 165, comma 2 cod. pen
L'assenza di contestazioni sul giudizio prognostico negativo, rende privo di rilievo l'errore giuridico contestato in ordine all'interpretazione della lettera dell'art. 165, comma 2 cod. pen.
art. 165, comma 1 cod. pen
280712), posto che solo a fronte della sussistenza del presupposto applicativo del giudizio favorevole sulla capacità di futura astensione del reato è possibile valutare la sussistenza di un consenso, seppure implicito all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO FRANCESCO nato a PADOVA il 26/10/1972 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore Nessun difensore è presente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 3 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con cui Francesco De Gennaro è stato ritenuto responsabile colpevole del reato di cui agli artt. 73 comma 5 e 80 comma 1 lett.

g) d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 14,38 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in dosi termosaldate, con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno del SERT; nonché del reato di cui all'art. 4 commi 2 e 4 I. n. 110/1975, per avere portato al di fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo un coltello a serramanico.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso Francesco De Gennaro, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui fa valere la falsa applicazione dell'art. 165, commi 1^ e 2^ cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto che la concessione della sospensione condizionale della pena, in ipotesi di intervento di una seconda condanna la cui pena sommata con quella in precedenza inflitta non superi i due anni di reclusone, sia da subordinare ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, sicché in assenza di manifestazioni di disponibilità dell'imputato il beneficio non potrebbe essere concesso. Rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità, di cui richiama le pronunce, non è necessaria alcuna manifestazione di disponibilità, essendo sufficiente la 'mancata opposizione', ricorrente nel caso di specie, tenuto conto delle conclusioni formulate dall'imputato, il quale ha chiesto la concessione della sospensione condizionale, ben sapendo di averne già goduto. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è infondato.

4. La doglianza proposta non si confronta, infatti, con il complessivo tessuto motivazionale che giustifica la reiezione della richiesta di applicazione al beneficio sulla base della non meritevolezza, per l'impossibilità di formulare una favorevole prognosi di astensione dal reato, stante la vicinanza temporale fra la prima condanna e la commissione del reato oggetto del giudizio, che ha consentito la contestazione della recidiva infraquinquennale.

5. L'assenza di contestazioni sul giudizio prognostico negativo, rende privo di rilievo l'errore giuridico contestato in ordine all'interpretazione della lettera dell'art. 165, comma 2 cod. pen. (su cui cfr. Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773; Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712), posto che solo a fronte della sussistenza del presupposto applicativo del giudizio favorevole sulla capacità di futura astensione del reato è possibile valutare la sussistenza di un consenso, seppure implicito all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1 cod. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712; Sez. 2 - , Sentenza n. 29001 del 29/09/2020, Bongi Rv. 279773; Sez. 6, Sentenza n. 1665 del 11/12/2019, E., Rv. 278103).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/01/2022 Il Consiglie e estensore Il Presidente Maura N rdin Francesco MJ-iR Ciampi DEPUTAI()