Sentenza — n. 4144/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che, assolto Caltabiano Attilio dal reato di minaccia grave per non avere commesso il fatto, lo dichiarava responsabile del delitto di furto con strappo di un telefono cellulare, del valore di circa 250,00 euro, asportato dalle mani di Costanzo Danilo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 635 cod. pen; Sentenza — n. 4144/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che articola due motivi cm n cui deduce: 3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illegittima applicazione dell'articolo 624-bis, comma 2, cod. pen., avendo il Caltabiano sottratto il cellulare solo per gettarlo in mare, senza alcuna volontà di trarne profitto. 3.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'articolo 635 cod. pen., avendo avuto l'imputato solo la finalità di distruggere uno strumento di minaccia e di scherno.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALTABIANO ATTILIO nato a PALERMO il 10/09/1970 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che, assolto Caltabiano Attilio dal reato di minaccia grave per non avere commesso il fatto, lo dichiarava responsabile del delitto di furto con strappo di un telefono cellulare, del valore di circa 250,00 euro, asportato dalle mani di Costanzo Danilo.
2. Il fatto come riscostruito dai Giudici di merito: la persona offesa, Costanzo Danilo, in sede di testimonianza, ha raccontato che, il 19/04/2016, verso le ore 19.30, mentre si trovava a Favignana a consumare una birra insieme all'amico De Ioannon Mario, era stato, all'improvviso e senza apparente motivo, minacciato di morte da un uomo che conosceva a malapena di vista, il quale lo aveva pesantemente minacciato con espressioni "io lo so che tu lo sai, ti rompo le ossa, ti ammazzo, ti scasso". Poiché il prevenuto, nonostante le reiterate richieste della persona offesa di smetterla, perseverava nella anzidetta condotta, il Costanzo prendeva il proprio telefono cellulare per chiamare i Carabinieri. A quel punto, il Caltabiano gli strappava di mano il telefono e scappava in direzione del porto da cui tornava poco dopo e, ridendo, diceva al Costanzo di aver fatto a pezzi il telefonino e di averlo buttato in mare.
3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che articola due motivi cm n cui deduce: 3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illegittima applicazione dell'articolo 624-bis, comma 2, cod. pen., avendo il Caltabiano sottratto il cellulare solo per gettarlo in mare, senza alcuna volontà di trarne profitto. 3.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'articolo 635 cod. pen., avendo avuto l'imputato solo la finalità di distruggere uno strumento di minaccia e di scherno.
4. In data 23/09/21, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Michele Guitta, ha fatto pervenire in cancelleria conclusioni scritte con le quali ribadisce le argomentazioni già spese nel ricorso a sostegno dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
5. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. I motivi di ricorso ripropongono le medesime questioni già sollevate in sede di merito e risolte con argomentazioni condivisibili e corrette in diritto dalla Corte territoriale. È vero che secondo alcuni precedenti di legittimità in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale (Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561, relativa a fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità «di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei»;
Sez. 4, n. 47997 del 18/09/2009, Nutu, Rv. 24574201), tuttavia, secondo il prevalente orientamento di legittimità che il Collegio condivide, il fine di vendetta o di dispetto non esclude il dolo specifico del reato di furto, potendo il profitto consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale (Sez. 4, n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254372; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta, Rv. 253593). In particolare, si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato di furto, il fine di profitto - nel quale si concreta il dolo specifico - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta (Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce Fabio, Rv. 275906;
Sez. 5, n. 19882 del 16/02/2012, Aglietta, Rv. 252679).
8. Il secondo motivo resta assorbito.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela D