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Sentenza — n. 3942/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3942/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 24 novembre 2020 il Tribunale di Catanzaro-Sezione per il riesame ha accolto l'istanza proposta da Stoian Mihaela avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, con cui era stata disposta nei suoi confronti la misura della presentazione alla Polizia giudiziaria, in quanto gravemente indiziata, in concorso con altri, del reato dì cui all'art. 12, comma 5 d. Igs. 286/1998, per avere contribuito all'organizzazione del matrimonio fittizio della madre Stoian Mirela con il cittadino extracomunitario Ouardach Khalid, al fine di procurare al medesimo il permesso di soggiorno.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3942/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 7 dl. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sospensione dell'istruzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali misura di contenzione istanza di revisione penale assunzione di prove a titolo cautelare
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STOIAN MIHAELA nato il 25/08/1991 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni del P.G. LUCIA ODELLO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza del 24 novembre 2020 il Tribunale di Catanzaro-Sezione per il riesame ha accolto l'istanza proposta da Stoian Mihaela avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, con cui era stata disposta nei suoi confronti la misura della presentazione alla Polizia giudiziaria, in quanto gravemente indiziata, in concorso con altri, del reato dì cui all'art. 12, comma 5 d. Igs. 286/1998, per avere contribuito all'organizzazione del matrimonio fittizio della madre Stoian Mirela con il cittadino extracomunitario Ouardach Khalid, al fine di procurare al medesimo il permesso di soggiorno.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagata, a mezzo, del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, con cui fa valere la falsa applicazione degli artt. 125, 546 e 292, comma 2 lett. c)-bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza. Lamenta che il Tribunale del riesame, senza vagliare le deduzioni della ricorrente in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, si è limitato a riprendere le argomentazioni dell'ordinanza genetica, ricorrendo ad una motivazione meramente apparente.

Sottolinea che, al di là della mera celebrazione dei matrimoni fra Stoian Mirela e Ouardach Khalid e fra Stoian Mihaela e Khouya Mohammed, non vi è alcun riscontro all'ipotesi accusatoria. Non sono, infatti, rinvenibili nell'informativa della polizia giudiziaria allegati comprovanti richieste di annullamento del vincolo, nonostante dalle intercettazioni i giudici ricavino l'esistenza una prassi per la quale i matrimoni, asseritannente organizzati, avrebbero una durata non superiore a due-tre mesi, essendo destinati ad essere annullati, avendo quale scopo solo quello di far ottenere il permesso di soggiorno, dietro il corrispettivo di denaro.

Osserva che manca, altresì, qualsivoglia riscontro sull'effettiva corresponsione delle somme che si assume essere state pattuite per l'organizzazione dei matrimoni. Aggiunge che l'affermazione contenutet nell'ordinanza impugnata, in relazione al matrimonio contratto da Stoian Mihaela con Ouardach Khalid, secondo cui la fittizietà del medesimo sarebbe ricavabile dalla circostanza che la prima intratteneva una relazione con Talinga Ionut Daian, come dimostrato da due conversazioni intercettate intrattenute da persone diverse dai soggetti coinvolti, risulta non sorretta da alcun prova.

Sostiene che il difetto dell'elemento soggettivo del reato, non desumibile dal tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, impone insieme con le altre deduzioni, l'annullamento dell'ordinanza gravata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 7 dl. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse, in quanto proposto avverso un'ordinanza che accogliendo l'istanza di riesame annulla l'ordinanza genetica impositiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sulla base del difetto delle esigenze cautelari. A fronte di ciò, non compete a questa Corte alcun vaglio dell'adeguatezza della motivazione in ordine alla sussistenza del quadro di gravità indiziaria (In questo senso cfr. "Non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, gli arresti domiciliari) per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente. (Sez. 1, Sentenza n. 45918 del 15/10/2019, Rv. 277331; in precedenza Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep. 01/03/2011, Rv. 249002).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/1//2021 Il Consigliere estensore Il Pr idente Maura INardin Salvatc4rè bovere OEPOSITATOIN C