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Sentenza — n. 3532/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3532/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha pronunciato, all'esito del giudizio di primo grado, sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati a lui ascritti, ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere stato egli espulso dal territorio dello Stato.

Regesto Legislator

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art. 345 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3532/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere stato egli espulso dal territorio dello Stato.

Parole chiave

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espulsione nel diritto degli stranieri sospensione dell'ordine espulsione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento durata dell'espulsione giudiziaria termine di partenza riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 345 cod. proc. pen
13, nella parte in cui prevede la revoca del provvedimento di archiviazione o di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: NASRELDIN BASHA ELSAYED BASHA ELSAYED nato a MONOFIYA( EGITTO) il 15/05/1980 avverso la sentenza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Bergamo ha pronunciato, all'esito del giudizio di primo grado, sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati a lui ascritti, ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere stato egli espulso dal territorio dello Stato.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Evidenzia il ricorrente come il Tribunale abbia dichiarato erroneamente non luogoprocedere nei confronti del prevenuto ai sensi della citata norma, là dove detta causa di improcedibilità postula che l'imputato sia stato espulso dal territorio dello Stato prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio e non anche dopo, come invece avvenuto nel caso di specie.

3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

5. È ormai consolidato l'orientamento della Corte regolatrice, secondo cui la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (v., da ultimo, Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, Rv. 279232 - 01). Difatti, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la ratio della disposizione non si connette ad un diritto o un beneficio in favore dell'imputato straniero espulso, ma costituisce espressione di una scelta legislativa di natura esclusivamente processuale, con finalità deflattiva, tesa a scongiurare la celebrazione di un processo nei confronti di un soggetto che sia impedito a prendervi personalmente parte, in quanto appunto espulso prima dell'emissione dello stesso atto con cui viene instaurato e fissato il giudizio.

Previsione che si raccorda a quella del successivo comma 3-quinquies dello stesso art. 13, nella parte in cui prevede la revoca del provvedimento di archiviazione o di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen. in caso di rientro illegale dello straniero nel nostro territorio, con conseguente riproponibilità dell'azione penale: ciò che non sarebbe possibile con una pronuncia emessa all'esito del dibattimento. Nel caso di specie, è pacifico che l'espulsione dell'imputato è stata eseguita (in data 11.4.2019) successivamente all'emissione del decreto di citazione a giudizio (datato 4.12.2017).

6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bergamo, affinché proceda al giudizio nei confronti dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo, per il giudizio. Così deciso il 10 dicembre