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Sentenza — n. 3529/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3529/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21.9.2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Daniele Tibaldi colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di gr. 50 lordi di marijuana. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si censura che la sentenza impugnata ha fondato il diniego del detto beneficio sull'unica circostanza costituita da un carico pendente a carico dell'imputato per una presunta violazione della legge stupefacenti, così violando anche il principio costituzionale di non colpevolezza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3529/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di gr. 50 lordi di marijuana. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si censura che la sentenza impugnata ha fondato il diniego del detto beneficio sull'unica circostanza costituita da un carico pendente a carico dell'imputato per una presunta violazione della legge stupefacenti, così violando anche il principio costituzionale di non colpevolezza.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti sospensione condizionale della pena procedimento penale pendente dipendenza da sostanze abbandono del procedimento penale infrazione qualificata LStup

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TIBALDI DANIELE nato a ROMA il 21/03/1994 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato DANILO ROMAGNINO in sostituzione dell'avvocato TOGNOZZI GIANLUCA del foro di ROMA in difesa di TIBALDI DANIELE che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21.9.2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Daniele Tibaldi colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, in relazione alla cessione di gr. 50 lordi di marijuana.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si censura che la sentenza impugnata ha fondato il diniego del detto beneficio sull'unica circostanza costituita da un carico pendente a carico dell'imputato per una presunta violazione della legge stupefacenti, così violando anche il principio costituzionale di non colpevolezza.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Al di là del fatto che la sentenza di primo grado, oltre al carico pendente, aveva valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, anche altri elementi (capacità a delinquere emergente dagli atti processuali e gravità del fatto, trattandosi di spacciatore non occasionale), si osserva che la decisione è in linea con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza di precedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrario convincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedenti giudiziari (art. 133, comma secondo, n. 2, cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico del medesimo; ne consegue che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613;

Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, dep. 1991, Radosavljevic, Rv. 187298; Sez. 6, n. 16172 del 22/06/1989, Mosa, Rv. 182615). Né l'utilizzazione da parte del giudice, ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, della posizione di indiziato di altro reato a carico dell'imputato, contrasta col principio della presunzione di innocenza dello stesso sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma secondo, cod. pen. (cfr.

Sez. 4, n. 6484 del 12/11/2020 - dep. 2021, non mass.; Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01). Tanto premesso sul contenuto della valutazione del giudicante sulla meritevolezza del beneficio, nella fattispecie in esame i giudici di merito, per fondare il giudizio prognostico negativo, hanno motivatamente posto l'accento sulla circostanza che, nonostante il carico pendente per violazioni della legge sugli stupefacenti, l'imputato aveva nuovamente violato il d.P.R. 309/90.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021 Il Consi e estensore Il Presidentd Ale ro Ranaldi E etize ?'úvo DEPOSIT