Sentenza — n. 3527/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 settembre 2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa con cui Antonino Restuccia è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto gr. 293,43 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 3527/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del suo difensore, l'imputato, formulando un unico motivo, con il quale si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 163 cod. pen., sia in ordine ai parametri sanzionatori, che in relazione alla personalità dell'imputato ed alla sua capacità di astenersi dal commettere ulteriori reati.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RESTUCCIA ANTONINO nato a AVOLA il 28/12/1990 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 9 settembre 2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa con cui Antonino Restuccia è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto gr. 293,43 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del suo difensore, l'imputato, formulando un unico motivo, con il quale si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 163 cod. pen., sia in ordine ai parametri sanzionatori, che in relazione alla personalità dell'imputato ed alla sua capacità di astenersi dal commettere ulteriori reati.
3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere accolto. Con l'atto di appello, infatti, l'imputato censurato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Sul punto la Corte territoriale ha omesso ogni risposta, non dando neppure conto della proposizione della doglianza.
5. La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente a questo punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania Cosi deciso il 2i novembre 2021 Il Consigiere estensore Il Presidente Maea Nardin rotella F L DEPOTTATC C,.NC,.7.1.1.ER/A kr.1 FEB. 2022 ••n•