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Sentenza — n. 3516/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3516/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente aveva proposto appello per motivi riguardanti esclusivamente la man- cata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, anche ove ritenuto necessario, previa esclusione e/o la disap- plicazione della stessa nonché la riduzione dell'entità della pena applicata a titolo di continuazione. Al contrario, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la carenza motiva- zionale in tema di riconoscimento della recidiva, aspetto che non aveva precedente- mente formato oggetto di doglianza.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Sentenza — n. 3516/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Rossi Prudente, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen.. Si deduce che la Corte territoriale ha formulato una motivazione estremamente stringata in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, senza neanche far riferi- mento alla maggiore pericolosità denotata dal soggetto agente, derivante dalla valu- tazione dei suoi precedenti rapportati all'evento determinato con la sua condotta. 2.1. Nelle note difensive del 27 settembre 2021, si evidenzia che dal contesto motivazionale della gravata sentenza si evince la dedotta violazione di legge.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione attenuazione della pena omissione di soccorso aiuto all'evasione di detenuti valutazione del rischio di fuga infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI PRUDENTE FRANCESCO nato il 29/11/1961 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le note di replica dell'avv. Andrea Gatto, nella qualità di difensore di fiducia di Rossi Prudente Francesco, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;RITENUTO IN FATTO 1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Roma del 16 maggio 2016, emessa a seguito di giudizio ab- breviato, con cui Rossi Prudente Francesco era stato condannato alla pena comples- siva di mesi dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, C.d.S. con la recidiva reiterata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche - in Roma l'8 settembre 2015. La Corte territoriale ha rilevato che, con un unico motivo di appello, il Rossi Pru- dente aveva contestato il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata for- mulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

Secondo l'organo giudicante, la correttezza del comportamento processuale aveva consentito di concedere le circostanze attenuanti generiche; tuttavia, anche alla luce dell'intrinseca odiosità del comportamento e della connotazione della recidiva, non poteva essere valutato ai fini del riconoscimento della prevalenza delle medesime sulla recidiva.

2. Il Rossi Prudente, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen.. Si deduce che la Corte territoriale ha formulato una motivazione estremamente stringata in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, senza neanche far riferi- mento alla maggiore pericolosità denotata dal soggetto agente, derivante dalla valu- tazione dei suoi precedenti rapportati all'evento determinato con la sua condotta. 2.1. Nelle note difensive del 27 settembre 2021, si evidenzia che dal contesto motivazionale della gravata sentenza si evince la dedotta violazione di legge.

Infatti, proprio la carenza motivazionale presente in entrambe le sentenze di merito ha com- portato l'applicazione quod poenam della disposizione normativa di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. Il riconoscimento della "recidiva reiterata" non può prescin- dere dal necessario passaggio motivazionale omesso nella gravata sentenza, nella quale viene erroneamente indicato il presupposto giuridico necessario per la sua ap- plicazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente aveva proposto appello per motivi riguardanti esclusivamente la man- cata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, anche ove ritenuto necessario, previa esclusione e/o la disap- plicazione della stessa nonché la riduzione dell'entità della pena applicata a titolo di continuazione. Al contrario, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la carenza motiva- zionale in tema di riconoscimento della recidiva, aspetto che non aveva precedente- mente formato oggetto di doglianza.

Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi- mento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzional- mente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il PrésiA;lente Aldo