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Sentenza — n. 3317/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against GIP order to return files in abbreviated trial due to factual discrepancy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nunzio De Meo inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. De Meo challenged a GIP order returning case files to the prosecutor, arguing it violated procedural law and caused an improper regression of the trial. The court ruled that returning files when facts differ from the indictment is a standard, non-abnormal procedure in abbreviated trials, citing established case law.

Regesto Legislator

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Art. 521 c.p.p.; The order to return files to the prosecutor in an abbreviated trial upon discovering facts differing from the indictment is not an abnormal procedural measure and does not constitute a regression of the process.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure factual discrepancy return of files procedural regression inadmissible appeal GIP powers circumstantial aggravation procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 521 c.p.p.
Con ordinanza resa il 25 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 521, cod.proc.pen., ha disposto restituirsi al Pubblico Ministero gli atti relativi al procedimento nei confronti di Nunzio De Meo, celebratosi con rito abbreviato.
art. 521 cod.proc.pen
Con ordinanza resa il 25 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 521, cod.proc.pen., ha disposto restituirsi al Pubblico Ministero gli atti relativi al procedimento nei confronti di Nunzio De Meo, celebratosi con rito abbreviato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini
Sez. 4, Sentenza n. 21548 del 23/03/2007, Manca
Sez. 4, Sentenza n. 21548 del 23/03/2007, Manca, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 36310 del 07/07/2005, Notari e altri
di restituire gli atti al Pubblico ministero allorché accerti che il fatto é diverso da quello oggetto di imputazione é espressione di un principio generale dell'ordinamento (Sez. 6, Ordinanza n. 36310 del 07/07/2005, Notari e altri, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente 4,treAi ?,4 sul ricorso proposto da: DE ME0 NUNZIO nato a NAPOLI il 11/10/1968 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa il 25 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in applicazione dell'art. 521, cod.proc.pen., ha disposto restituirsi al Pubblico Ministero gli atti relativi al procedimento nei confronti di Nunzio De Meo, celebratosi con rito abbreviato. Tanto in relazione alla diversa qualificazione da attribuirsi al fatto contestato al De Meo (segnatamente per violazione dell'art. 116 Cod.strada per aver circolato senza patente di guida perché mai conseguita) ai fini del regime circostanziale del delitto di omicidio colposo stradale.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il De Meo, articolando un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge processuale: in estrema sintesi, il deducente contesta in primo luogo che si possa nella specie parlare di diversità del fatto nei suoi elementi essenziali, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 521 cod.proc.pen., e lamenta che il provvedimento oggetto di lagnanza, emesso nell'ambito di un giudizio abbreviato, determina altresì un'inammissibile regressione del processo. Di qui la denuncia di abnormità dell'ordinanza.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. E' infatti ius receptum che non può in alcun modo qualificarsi come abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero emanato nel corso del rito abbreviato, allorché il giudice accerti che il fatto é diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione (Sez. 2, Sentenza n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099;

Sez. 4, Sentenza n. 21548 del 23/03/2007, Manca, Rv. 236728); in linea con tale indirizzo si é pure affermato che il potere del G.i.p. di restituire gli atti al Pubblico ministero allorché accerti che il fatto é diverso da quello oggetto di imputazione é espressione di un principio generale dell'ordinamento (Sez. 6, Ordinanza n. 36310 del 07/07/2005, Notari e altri, Rv. 232407). Ne deriva che alcuna abnormità può, nel caso di specie, essere ravvisata nella decisione impugnata, e che pertanto difettavano le condizioni per impugnare il provvedimento di che trattasi.

Si soggiunge, come correttamente osservato dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, che l'emersione di un fatto integrante una circostanza aggravante ha reso necessario il provvedimento in esame, non potendo l'organo giudicante porre a carico dell'imputato la detta circostanza in assenza di specifica contestazione.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore La Presidente (Giuseppe 1.vich) (Donateli Ferran i