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Sentenza — n. 3316/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to lack of express renunciation of prescription. The appeal is inadmissible because the defendant did not explicitly waive the statute of limitations. The court holds that the extinguishing cause prevails over procedural nullities unless the defendant explicitly renounces prescription. The appeal is inadmissible because the defendant did not explicitly waive the statute of limitations. The court holds that the extinguishing cause prevails over procedural nullities unless the defendant explicitly renounces prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that procedural nullities regarding notification and the in-camera hearing rendered the acquittal void, yet the court found no evidence of an explicit renunciation of the statute of limitations. Consequently, the court ruled that the statutory extinction of the crime prevails over procedural defects unless the defendant clearly expresses a desire to pursue a substantive judgment.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 7, cod. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: The extinguishing cause of prescription prevails over absolute procedural nullities unless the accused explicitly renounces the prescription, a right personal that cannot be exercised solely by the defense attorney.

Parole chiave

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statute of limitations procedural nullity renunciation of prescription lack of interest defense attorney authority guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 7, cod. pen.
274465-01), in quanto l'eventuale accoglimento, salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, connma 7, cod.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Sarebbe, in particolare, viziato il provvedimento gravato per essere stato emesso, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio, nella forma camerale prevista dall'art. 129 cod.
Art. 99 cod. proc. pen.
La rinuncia alla prescrizione è, tuttavia, un diritto personalissimo riservato all'imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez.
Art. 178, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen.
Art. 129, 601, 602 e 605 cod. proc. pen.
Sarebbe, in particolare, viziato il provvedimento gravato per essere stato emesso, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio, nella forma camerale prevista dall'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Sarebbe, in particolare, viziato il provvedimento gravato per essere stato emesso, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio, nella forma camerale prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., e non già all'esito dello svolgimento del giudizio dibattimentale, con pronuncia di decisione ex art.
art. 605 cod. proc. pen
pen., e non già all'esito dello svolgimento del giudizio dibattimentale, con pronuncia di decisione ex art. 605 cod. proc. pen.
art. 99 cod. proc. pen
La rinuncia alla prescrizione è, tuttavia, un diritto personalissimo riservato all'imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
(così, autorevolmente, Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv.
Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo
Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv.
Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi
pen., non determinerebbe alcun vantaggio per il ricorrente, che sarebbe in ogni caso prosciolto con la medesima formula (Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv.
Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D.
Di converso, è necessario annullare senza rinvio la sentenza, con trasmissione degli atti al giudice di appello, allorquando l'imputato rinunci alla prescrizione allegando un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (così Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv.
Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso
(così, espressamente, Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACUANGO ALBA NELLY nato a CAYAMBE( ECUADOR) il 05/06/1965 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 27 aprile 2016 - con cui Cacuango Alba Nelly era stata condannata alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 -, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della suddetta imputata per essere il reato estinto per prescrizione (maturata il 18 agosto 2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cacuango, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, lett. c), 179 e 601 cod. proc. pen., in relazione all'omessa notificazione all'imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello e al difensore dell'avviso di fissazione del dibattimento. L'omessa effettuazione di tali notifiche determinerebbe, infatti, una nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, dispiegante i suoi effetti sulla gravata sentenza, di cui, pertanto, viene chiesto l'annullamento.

Ciò sarebbe di pieno interesse per l'imputata, avendo costei espresso, per il tramite del suo difensore, la volontà di rinunciare alla prescrizione ed insistere nell'assoluzione nel merito. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129, 601, 602 e 605 cod. proc. pen., in relazione all'emissione dell'impugnata sentenza in camera di consiglio. Sarebbe, in particolare, viziato il provvedimento gravato per essere stato emesso, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio, nella forma camerale prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., e non già all'esito dello svolgimento del giudizio dibattimentale, con pronuncia di decisione ex art. 605 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in evidente carenza di interesse.

2. È principio ampiamente consolidato, infatti, quello per cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comnna 2, cod. proc. pen. (così, autorevolmente, Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810-01). Per come chiarito dal Supremo Collegio, infatti, la sentenza predibattimentale di appello è, in tal caso, viziata da nullità assoluta e insanabile, ex artt. 178, comma 1, lett.

b) e c), e 179, comnna 1, cod. proc. pen., atteso che il contraddittorio tra le parti ha valore di rango costituzionale (art. 111, connma 2, Cost.), anche ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte EDU, rappresentando esso il postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo, la cui violazione è il paradigma originante di tutte le forme di nullità previste dal codice di rito. Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali, pertanto, integra la massima violazione del contraddittorio, determinando la conseguente sanzione della nullità assoluta ed insanabile.

A fronte di ciò, tuttavia, è stato anche precisato che, nel giudizio di cassazione, laddove contestualmente ricorrano una causa estintiva del reato ed una nullità processuale assoluta e insanabile, a dover assumere rilievo è certamente la prima causa, a patto che, però, la sua operatività non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservate al giudice di merito - nel qual caso è la nullità a dover assumere rilevanza pregiudiziale, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del giudizio -. Se l'accertamento di merito, quindi, non è assolutamente indispensabile per riconoscere l'esistenza della causa estintiva del reato - così da renderla applicabile, pur in presenza di una nullità - non risulta, conseguentemente, giustificato l'annullamento della decisione impugnata, atteso che la regressione del processo violerebbe il principio della pregiudizialità e della immediatezza della stessa causa estintiva, dando spazio, per il mero rispetto dell'ortodossia della forma, ad un'inutile dilatazione dell'attività processuale, il cui epilogo non potrebbe che condurre, realisticamente, ad un'identica soluzione.

Solo un interesse concreto dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può, dunque, giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato. Questa Corte ha ulteriormente precisato come sia carente di interesse un ricorso con cui si deduca la violazione del contraddittorio senza addurre elementi idonei a consentire di apprezzare "ictu oculi" la sussistenza di aspetti favorevoli al proscioglimento nel merito (cfr. Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465-01), in quanto l'eventuale accoglimento, salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, connma 7, cod. pen., non determinerebbe alcun vantaggio per il ricorrente, che sarebbe in ogni caso prosciolto con la medesima formula (Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562-01).

Di converso, è necessario annullare senza rinvio la sentenza, con trasmissione degli atti al giudice di appello, allorquando l'imputato rinunci alla prescrizione allegando un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (così Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272-01).3. Applicando gli indicati principi al caso di specie, allora, deve essere osservato, con valenza assorbente rispetto ai motivi dedotti, come la ricorrente abbia omesso di indicare elementi idonei a consentire di rilevare "ictu oculi" l'esistenza di presupposti per pronunciare una decisione di proscioglimento nel merito, invero neppure apprezzabili da parte di questa Corte, tenuto conto delle risultanze emerse dalla lettura della sentenza di condanna di primo grado.

La Cacuango, inoltre, non ha neppure espressamente e ritualmente rinunciato alla prescrizione, nel rispetto dei dettami in precedenza rappresentati. Laddove, infatti, avesse voluto perseguire il proprio interesse ad una puntuale valutazione processuale di merito della sua posizione, avrebbe dovuto dichiarare in modo espresso la propria intenzione di rinunziare alla prescrizione già maturata, in ossequio a quanto consentitole dalla norma dell'art. 157, comma 7, cod. pen. La rinuncia alla prescrizione è, tuttavia, un diritto personalissimo riservato all'imputato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076-01).

La presenza di una rinunzia espressa negli indicati termini non è, però, ravvisabile tra gli atti processuali, potendosi, al più, solo desumere la rappresentazione di una simile volontà in alcuni atti redatti a firma del difensore dell'imputata. Ne deriva che, nel rispetto dei principi giuridici sino ad ora richiamati, la dichiarata causa estintiva deve senz'altro ritenersi prevalente sulla nullità assoluta e generale della sentenza impugnata, con le conseguenze che direttamente ne scaturiscono.

4. Alla stregua delle considerazioni svolte deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente