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Sentenza — n. 3314/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls lower court decision for omitting mandatory license revocation for drunk driving causing an accident.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a Foggia preliminary judge's decision regarding a drunk driving conviction, arguing the lower court failed to apply mandatory license revocation. The court found the lower court erred because the driver's blood alcohol level exceeded 1.5 g/l and he caused a traffic accident, triggering an automatic revocation requirement under Article 186 of the Road Code. Consequently, the Supreme Court annulled the lower sentence without remittal and applied the mandatory license revocation directly.

Regesto Legislator

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Art. 186 c. 2-bis Codice della Strada; When a driver with a blood alcohol level exceeding 1.5 g/l causes a traffic accident, the license revocation is mandatory and cannot be omitted by the court.

Parole chiave

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drunk driving license revocation traffic accident mandatory sanction alcohol threshold Cassazione road code guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186 c. 2-bis Codice della Strada
444 cod.proc.pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e dall'orario notturno (art. 186 commi 2, lettera C, 2-bis e 2-sexies, Cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 620 lett. L cod. proc. pen.
Quanto precede comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, cui può provvedere direttamente questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod.proc.pen..
art. 444 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: SARROCCO PIO MARIO nato il 21/03/1994 avverso la sentenza del 28/05/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 28 maggio 2019, ha applicato a Pio Mario Sarrocco, in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale e dall'orario notturno (art. 186 commi 2, lettera C, 2-bis e 2-sexies, Cod. Strada), commesso in Foggia il 18 aprile 2018. Il P.G. ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di applicare, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente all'omessa revoca della patente di guida, con conseguente applicazione della misura omessa.

3. Il ricorso é fondato. Deve invero ritenersi errata la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, avendo il Tribunale di Pordenone omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, qualora il conducente in relazione al quale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (come nel caso di specie) abbia provocato un incidente, la patente di guida é sempre revocata. Quanto precede comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, cui può provvedere direttamente questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, lettera L, cod.proc.pen..

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sanzione che applica. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. Il Consigliere stensore La Presidente PONTATO*N CANCELLENA (Giusep vich