Sentenza — n. 3306/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANatale Imperiale ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Castro- villari, in data 24/3/2020, ha rigettato il ricorso ex art. 99 Dpr. 115/02 proposto avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Castrovillari il 31/7/2019 ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta nel procedimento penale n. 1681/19 R.G.N.R. - 1409/19 R. G.I.P. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per inosservanza e/o erronea ap- plicazione della legge penale, per violazione, in particolare, degli artt. 74 e 76 del Dpr. 115/2002, assumendo che il tribunale calabrese sarebbe incorso in errore nel ritenere inammissibile la domanda di ammissione a gratuito patrocinio depositata dal ricorrente in data 19 maggio 2019, sul presupposto che il medesimo, pur avendo già depositato presso la competente Agenzia delle Entrate il modello 730/2019 relativo ai redditi del 2018, avrebbe dovuto indicare nell'istanza i redditi relativi all'anno 2017, non essendo ancora decorsi i termini per presentare la di- chiarazione dei redditi per l'anno 2018, che poteva essere presentata nell'arco temporale 15 aprile-23 luglio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3306/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In data 12/11/2021 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi l'ordinanza im- pugnata con rinvio per nuovo esame.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE NATALE nato a CORIGLIANO CALABRO il 12/06/1979 avverso l'ordinanza del 24/03/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Natale Imperiale ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Castro- villari, in data 24/3/2020, ha rigettato il ricorso ex art. 99 Dpr. 115/02 proposto avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Castrovillari il 31/7/2019 ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta nel procedimento penale n. 1681/19 R.G.N.R. - 1409/19 R. G.I.P. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per inosservanza e/o erronea ap- plicazione della legge penale, per violazione, in particolare, degli artt. 74 e 76 del Dpr. 115/2002, assumendo che il tribunale calabrese sarebbe incorso in errore nel ritenere inammissibile la domanda di ammissione a gratuito patrocinio depositata dal ricorrente in data 19 maggio 2019, sul presupposto che il medesimo, pur avendo già depositato presso la competente Agenzia delle Entrate il modello 730/2019 relativo ai redditi del 2018, avrebbe dovuto indicare nell'istanza i redditi relativi all'anno 2017, non essendo ancora decorsi i termini per presentare la di- chiarazione dei redditi per l'anno 2018, che poteva essere presentata nell'arco temporale 15 aprile-23 luglio 2019.
2. In data 12/11/2021 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi l'ordinanza im- pugnata con rinvio per nuovo esame.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Castrovillari per nuovo esame. Ed invero, questa Corte di legittimità ha più volte chiarito come, in tema di patrocinio a spese dello Stato, "l'ultima dichiarazione", rilevante per l'individua- zione del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia quella per la quale è maturato, al momento del de- posito della istanza, l'obbligo di presentazione (così Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane ed altro, Rv. 246698; conf.
Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Rv. 2792399). La norma non fa riferimento -come erroneamente vorrebbe il provvedimento impugnato- al fatto che il termine per la presentazione della dichiarazione sia spi- rato. La ratio della norma risiede nell'ancorare l'ammissione al beneficio costituito dal patrocinio a spese dello Stato a un dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell'istanza ex art. 79 d.P.R. n 115 del 2002. Nel caso in esame risulta che il ricorrente, allorché ha presentato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato, aveva già presentato la dichiara- zione dei redditi relativamente all'anno 2018 in data 15 aprile 2019, data compresa nell'arco temporale nel quale detta dichiarazione doveva essere presentata, per cui doveva rìtenersi maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ca- strovillari. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022 Il Co igliere est sore Il Presidente nzo P 1)Vizia pic n MA-P D