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Sentenza — n. 3287/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3287/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3287/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16.4.2021, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Di Betta Giannino s.r.l. per intervenuta prescrizione dell'illecito di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. commesso da Paolo Dri, amministratore unico della predetta s.r.I., in data 27.6.2014 Il Tribunale, dato atto che il termine di prescrizione di cui all'art. 22 d.lgs. 231/2001, regolante la disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo, dipendente da reato dell'ente, è di cinque anni, a far data dalla commissione dell'illecito e che il secondo comma della disposizione dispone che detto termine si interrompa a seguito della contestazione dell'illecito amministrativo fatta a norma dell'art. 59 d.lgs. 231/2001; richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito, produce l'effetto interruttivo solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo applicarsi, ai sensi dell'art. 11, primo comma, lett. r), legge 29 settembre 2000, n. 300, le norme del codice civile sull'interruzione della prescrizione (Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015, Rv. 263171); rilevato che nel caso di specie il decreto di rinvio a giudizio è stato ritualmente notificato solo oltre detto termine, ha dichiarato l'illecito contestato estinto per prescrizione 3.

Regesto Legislator

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art. 22 d.lgs. 231/2001, art. 59 d.lgs. 231/2001; Sentenza — n. 3287/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, lamentando violazione di legge in relazione alla data di prescrizione dell'illecito contestato alla società Di Betta Giannino, con riferimento agli artt. 22 e 59 d.lgs. 81/2001. Osserva che sul punto è maggioritario l'orientamento di legittimità secondo il quale l'interruzione della prescrizione interviene a seguito della sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio, sicché nel caso l'illecito amministrativo in contestazione non è affatto estinto, posto che la richiesta di rinvio a giudizio è stata emessa il 20.2.2019, entro i cinque anni dalla commissione dell'illecito (27.6.2014).

Parole chiave

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interruzione della prescrizione termine processuale perentorio rinvio del dibattimento termine di revisione durata dell'infrazione estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 22 d.lgs. 231/2001
commesso da Paolo Dri, amministratore unico della predetta s.r.I., in data 27.6.2014 Il Tribunale, dato atto che il termine di prescrizione di cui all'art. 22 d.lgs.
art. 59 d.lgs. 231/2001
231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: DI BETTA GIANNINO SRL avverso la sentenza del 16/04/2021 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16.4.2021, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Di Betta Giannino s.r.l. per intervenuta prescrizione dell'illecito di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. commesso da Paolo Dri, amministratore unico della predetta s.r.I., in data 27.6.2014 Il Tribunale, dato atto che il termine di prescrizione di cui all'art. 22 d.lgs. 231/2001, regolante la disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo, dipendente da reato dell'ente, è di cinque anni, a far data dalla commissione dell'illecito e che il secondo comma della disposizione dispone che detto termine si interrompa a seguito della contestazione dell'illecito amministrativo fatta a norma dell'art. 59 d.lgs. 231/2001; richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito, produce l'effetto interruttivo solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo applicarsi, ai sensi dell'art. 11, primo comma, lett. r), legge 29 settembre 2000, n. 300, le norme del codice civile sull'interruzione della prescrizione (Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015, Rv. 263171); rilevato che nel caso di specie il decreto di rinvio a giudizio è stato ritualmente notificato solo oltre detto termine, ha dichiarato l'illecito contestato estinto per prescrizione 3.

Avverso la prefata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, lamentando violazione di legge in relazione alla data di prescrizione dell'illecito contestato alla società Di Betta Giannino, con riferimento agli artt. 22 e 59 d.lgs. 81/2001. Osserva che sul punto è maggioritario l'orientamento di legittimità secondo il quale l'interruzione della prescrizione interviene a seguito della sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio, sicché nel caso l'illecito amministrativo in contestazione non è affatto estinto, posto che la richiesta di rinvio a giudizio è stata emessa il 20.2.2019, entro i cinque anni dalla commissione dell'illecito (27.6.2014).

3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato. L'isolato indirizzo interpretativo richiamato nella sentenza impugnata è ormai superato dal più recente e costante orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell'illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la' prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Rv. 278755 - 03;

Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019 - dep. 2020, Rv. 277943 - 01; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Rv. 276343 - 01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083 - 04). Trattasi di orientamento che si fonda sulla considerazione che, anche in tale materia, l'interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.

5. Consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, per l'ulteriore corso, al Tribunale di Gorizia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per l'ulteriore corso. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigli e estensore Il Presidente Alesa sro Ranaldi Pitrria