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Sentenza — n. 2499/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2499/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Chieti, decidendo quale giudice dell'appello con sentenza resa in data 21 gennaio 2021, ha confermato l'a decisione assolutoria del Giudice di Pace di Chieti, emessa in data 15 maggio 2018 nei riguardi di Nicola Gasbarri, imputato di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso in Chieti il 28 agosto 2014 in danno di Annamaria Trenta. La persona offesa, costituitasi parte civile, ha riferito di essere stata urtata da un'autovettura mentre si trovava al margine della carreggiata e si disponeva per l'attraversamento sulle strisce pedonali; l'assoluzione dell'imputato - il quale, pure, ha riferito di aver percepito un urto, di essersi fermato e di aver poi compreso di avere urtato una persona - é stata pronunciata perché, secondo i giudici di merito, alla luce delle prove raccolte non sarebbe stato possibile stabilire quale fosse la condotta violativa delle regole sulla circolazione stradale da parte del Gasbarri, anche perché le dichiarazioni della Trenta circa il fatto che ella si sarebbe trovata sulle strisce pedonali non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni delle altre fonti di prova orali.

Regesto Legislator

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art. 622 cod.proc.pen; Sentenza — n. 2499/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va, pertanto, annullata ai fini civili, con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, per nuovo giudizio.

Parole chiave

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superamento del limite di velocità infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale violazione del principio di celerità sicurezza della circolazione stradale risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 622 cod.proc.pen
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata ai fini civili, con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TRENTA ANNA MARIA nato a CHIETI il 05/11/1967 nel procedimento a carico di: GASBARRI NICOLA nato a CHIETI il 29/11/1947 inoltre: GROUPAMA ASS.NI SPA avverso la sentenza del 21/01/2021 del TRIBUNALE di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per il rigetto udito il difensore E' presente con nomina depositata in aula per l'imputato GASBARRI NICOLA, l'avv DELL'ELCE EMANUELE FORO PESCARA. Il quale si associa alle richieste del PG.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Chieti, decidendo quale giudice dell'appello con sentenza resa in data 21 gennaio 2021, ha confermato l'a decisione assolutoria del Giudice di Pace di Chieti, emessa in data 15 maggio 2018 nei riguardi di Nicola Gasbarri, imputato di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso in Chieti il 28 agosto 2014 in danno di Annamaria Trenta. La persona offesa, costituitasi parte civile, ha riferito di essere stata urtata da un'autovettura mentre si trovava al margine della carreggiata e si disponeva per l'attraversamento sulle strisce pedonali; l'assoluzione dell'imputato - il quale, pure, ha riferito di aver percepito un urto, di essersi fermato e di aver poi compreso di avere urtato una persona - é stata pronunciata perché, secondo i giudici di merito, alla luce delle prove raccolte non sarebbe stato possibile stabilire quale fosse la condotta violativa delle regole sulla circolazione stradale da parte del Gasbarri, anche perché le dichiarazioni della Trenta circa il fatto che ella si sarebbe trovata sulle strisce pedonali non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni delle altre fonti di prova orali.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre ai fini civili la Trenta, parte civile costituita, con atto articolato in un unico motivo. In esso la ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decisione assolutoria, deducendo la rilevanza probatoria dell'accoglimento dell'impugnazione del verbale di accertamento emesso a suo carico, non esclusa dal fatto che l'attraversamento pedonale che la Trenta stava per iniziare fosse al di fuori delle strisce pedonali. Di contro la ricorrente censura il comportamento processuale dell'imputato, rimasto assente e sottrattosi all'esame in aula, e quello della difesa e del responsabile civile, teso ad evidenziare l'avvenuto risarcimento del danno, sulla cui satisfattività la ricorrente esprime il suo dissenso.

3. Il ricorso - pur caratterizzato da taluni argomenti non pertinenti, ad esempio in ordine al comportamento processuale delle altre parti - risulta tuttavia fondato essenzialmente in riferimento ad un unico, ma determinante aspetto cui la ricorrente fa un chiaro cenno, costituito dal fatto che non vale a scriminare la condotta alla guida del Gasbarri (come sembrerebbe ritenere il giudice dell'appello) la circostanza che la Trenta, al momento dell'urto, si sarebbe trovata sulla carreggiata a una certa distanza dalle strisce pedonali. Sulla base di un risalente, ma mai disatteso e qui condiviso indirizzo giurisprudenziale, deve infatti considerarsi che, poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo é tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore.

Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi é sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito (Sez. 4, Sentenza n. 3347 del 24/01/1994, Pirani, Rv. 197931); naturalmente, a maggior motivo, il conducente di un veicolo é tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Sez. 4, Sentenza n. 47204 del 14/11/2019, Sapienza c.

Mangano, Rv. 277703). Ma, in ogni caso, anche alla luce dell'editto imputativo, é dirimente il riferimento all'art. 141, comma 4, del codice della strada, in base al quale é obbligo del conducente - e dunque dell'imputato - «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi (...) in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza». Orbene, nel caso di specie, a parte l'ammissione - da parte dell'imputato - di avere urtato con la sua vettura un pedone (che dovrebbe identificarsi nella Trenta), vi sono ben poche certezze in ordine alla dinamica dei fatti: ad esempio, nulla emerge in ordine allo stato dei luoghi, alla visibilità, alle condizioni del tempo e della strada ecc.; ma va detto che le poche certezze disponibili non sono state scrutinate in modo corretto, alla luce della richiamata disposizione del Codice della Strada: il giudicante si é infatti soffermato unicamente sulla posizione della Trenta al momento dell'impatto, di fatto escludendo che fosse stata violata qualsiasi disposizione del Codice della strada per il solo fatto che la persona offesa si sarebbe trovata al di fuori delle strisce pedonaili, diversamente da quanto da lei sostenuto.

In realtà, la lettura della sentenza offre contezza del fatto che in primo grado era stata sentita almeno una teste oculare dell'accaduto (Fazil Lina), la quale - a prescindere dalla distanza della Trenta dalle strisce pedonali al momento dell'impatto - ha affermato che il contatto avvenne fra un'autovettura e una donna che si sarebbe trovata sulla carreggiata. Orbene, é chiaro che la teste, proprio per avere direttamente assistito al fatto, ben avrebbe potuto riferire in ordine ad ulteriori aspetti della vicenda, di rilievo potenzialmente determinante: ossia alla dinamica del sinistro, allo stato dei luoghi, alla possibilità o meno per il conducente di accorgersi tempestivamente della presenza della persona offesa sulla strada e, conseguentemente, alla possibilità di osservare la condotta prescritta dal richiamato art. 141 cod.Strada onde evitare l'urto.

Ma tali aspetti, benché potenzialmente decisivi, non risultano essere stati valorizzati in alcun modo nel giudizio di merito, né sono stati considerati all'interno del percorso argomentativo articolato dal Tribunale quale giudice dell'appello.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata ai fini civili, con rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

AnnulLaficivilJJla sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2022. Il Consiglie e estensore La Presidente (Giuse iPavich) (Donat