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Sentenza — n. 2202/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2202/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2202/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEWANEH ALHAGIE MAMUD nato il 16/09/1997 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato una richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di SEWANEH Alhagie Mamud, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il concorso nella violazione della normativa in materia di ingresso di stranieri nel territorio dello Stato (in riferimento al viaggio di oltre 400 persone e alla introduzione illegale di esse nel territorio, in condizioni degradanti e inumane), reato dal quale era stato assolto in primo grado.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2202/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha rilevato che la Corte d'appello di catanzaro ha accolto la domanda di riconoscimento di un indennizzo nei confronti del coimputato DIOP Bara, allegando il provvedimento. Considerato in diritto 1. Il motivo è fondato nei termini che si vanno di seguito a precisare.

Parole chiave

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indennizzo dei rifugiati indennità per detenzione compensazione ed assistenza ai passeggeri indennità d'espatrio indennità di vacanze carcerazione in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato una richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEWANEH ALHAGIE MAMUD nato il 16/09/1997 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato una richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di SEWANEH Alhagie Mamud, con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il concorso nella violazione della normativa in materia di ingresso di stranieri nel territorio dello Stato (in riferimento al viaggio di oltre 400 persone e alla introduzione illegale di esse nel territorio, in condizioni degradanti e inumane), reato dal quale era stato assolto in primo grado.

La Corte calabrese ha escluso il diritto alla riparazione, ritenendo un comportamento ostativo del richiedente e rilevando che il giudice dell'assoluzione aveva descritto in sentenza la condotta tenuta dal SEWANEH, a bordo del natante che trasportava le persone illegalmente introdotte in Italia, come uno dei soggetti che picchiava e minacciava i migranti per farli stare fermi, richiamando le dichiarazioni rese da uno dei testi escussi. Tale comportamento è stato considerato idoneo a indurre in errore dapprima gli inquirenti, quindi il giudice della cautela.

2. Il SEWANEH ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla colpa grave ritenuta in capo al ricorrente, rilevando che il Tribunale di Vibo Valentia, nella sentenza assolutoria, non aveva affermato che SEWANEH picchiava e minacciava le persone a bordo del natante, le dichiarazioni richiamate nell'ordinanza essendo state rilasciate in sede di incidente probatorio, allorché erano state raccolte anche altre testimonianze, ritenute da q uel giudice lacunose e tra di loro contrastanti.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha rilevato che la Corte d'appello di catanzaro ha accolto la domanda di riconoscimento di un indennizzo nei confronti del coimputato DIOP Bara, allegando il provvedimento. Considerato in diritto 1. Il motivo è fondato nei termini che si vanno di seguito a precisare.

2. La Corte territoriale, con motivazione assai stringata, ha ritenuto di trarre dalla sentenza assolutoria conferma di una condotta del SEWANEH astrattamente idonea a porsi quale condizione ostativa al riconoscimento del beneficio richiesto. Tuttavia, dalla motivazione censurata non emerge se il Tribunale abbia considerata provata la circostanza che il ricorrente picchiava e minacciava le persone trasportate sul natante, avendo la Corte territoriale dapprima affermato che nella sentenza assolutoria era stata descritta la condotta tenuta dal SEWANEH e, subito dopo, precisato che la circostanza era emersa da alcune dichiarazioni testimoniali. Dalla stessa ordinanza impugnata, inoltre, emerge che, all'esito dell'instaurato contraddittorio, l'Avvocatura cosituitasi per il Ministero, aveva chiesto dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo, con integrale compensazione delle spese.

3. Il motivo è fondato. In linea generale, va ribadito anche in questa sede che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2.014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata' e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).

Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218).

4. Alla stregua di tali principi, deve affermarsi che, nella specie, la motivazione rinvenibile nel provvedimento impugnato è solo apparente. Difetta, infatti, nell'ordinanza ogni riferimento alla valutazione che del riferito testimoniale accusatorio ha dato il giudice dell'assoluzione, cosicché affermare che la circostanza che il SEWANEH picchiasse e minacciasse le persone a bordo del natante deve considerarsi argomento solo apoditticamente sostenuto. Infatti, in ipotesi di comportamento ostativo la cui dimostrazione sia tratta da una prova orale, il giudice della riparazione, per ritenere provata la condotta, deve verificare se la prova testimoniale abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di merito o, comunque, motivare in ordine alla accertata attribuibilità del comportamento al richiedente o, ancora, verificare che il riferito testimoniale non sia stato escluso dal giudice dell'assoluzione che lo ha ritenuto inidoneo a fondare la condanna.

5. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento dell'interessato, ostativo all'insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio - che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi di diritto enunciati - alla Corte d'appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo Lesame7 alla Corte d'appello di Catanzaro. Deciso il 12 gen