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Sentenza — n. 2168/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2168/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2168/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GIANNI nato a TREVIGLIO il 05/08/1987 CASAGRANDE LAURA nato a VIGNOLA il 12/03/1984 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto MARILIA DI NARDO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena nei confronti di CASAGRANDE Laura, la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale costei e BRAIDIC Gianni erano stati condannati per due furti in continuazione, posti in essere ai danni di altrettante persone offese, aggravati dalla destrezza e dall'abuso delle relazioni di ospitalità, oltre che dalla riconosciuta recidiva, operato il giudizio di bilanciamento delle aggravanti in termini di equivalenza con la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2168/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inannmssibili.

Parole chiave

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falsificazione di monete complicità in sottrazione d'imposta tentata truffa reato economico partecipazione al reato conseguimento fraudolento di una prestazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GIANNI nato a TREVIGLIO il 05/08/1987 CASAGRANDE LAURA nato a VIGNOLA il 12/03/1984 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto MARILIA DI NARDO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena nei confronti di CASAGRANDE Laura, la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale costei e BRAIDIC Gianni erano stati condannati per due furti in continuazione, posti in essere ai danni di altrettante persone offese, aggravati dalla destrezza e dall'abuso delle relazioni di ospitalità, oltre che dalla riconosciuta recidiva, operato il giudizio di bilanciamento delle aggravanti in termini di equivalenza con la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Nella specie, si è contestato ai due imputati di avere agito, nelle due distinite occasioni, secondo uno schema analogo. Quanto all'episodio ai danni della persona offesa CIGOLA, il BRAIDIC si era presentato come commerciante d'auto, rispondendo all'annuncio della persona offesa per la vendita di un'autovettura e ottenendo da questa di scambiare, in occasione di un incontro stabilito per il versamento della caparra presso un'abitazione nella disponibilità degli imputati, la somma di euro 10.000,00 che avrebbe asseritamente posseduto in banconote di taglio da 500 euro, con la corrispondente somma in banconote di taglio più piccolo; somma che la persona offesa aveva recato con sé appoggiandola su un tavolo e che il BRAIDIC, con mossa fulminea, aveva afferrato fuggendo dall'abitazione e facendo perdere le sue tracce insieme alla CASAGRANDE.

Anche nell'episodio ai danni dell'altra persona offesa, CERATO Daniele, il BRAIDIC aveva ottenuto che questa portasse con sé la somma di euro 5.000,00 in contanti, adducendo una diversa giustificazione (errore nella compilazione dell'assegno per il pagamento del prezzo dell'autovettura .posta in vendita, asseritamente fatto dalla moglie in misura superiore di euro 5.000,00 rispetto al dovuto), somma che la persona offesa aveva poggiato sul tavolo e della quale il BRAIDIC si impossessava fulmineamente dando una spinta al CERATO e fuggendo dall'abitazione insieme alla CASAGRANDE.

2. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorsi gli imputati con medesimo atto e difensore, formulando un motivo unico, con il quale si è dedotta l'errata applicazione degli artt.624, 625 n. 2 e 640 cod. pen., ritenendosi che la Corte d'appello, nell'esaminare il relativo motivo d'impignazione, avrebbe erroneamente valutato la circostanza che le persone offese avevano accettato la proposta del BRAIDIC di effettuare il cambio di banconote del taglio di euro 500,00, _delle quali egli si era dichiarato fraudolentemente in possesso, con altre di taglio inferiore. Vi sarebbe stato, dunque, secondo la prospettazione difensiva, un comportamento collaborativo all'atto dispositivo del bene che segna i confini tra il reato di truffa e quello di furto, poiché il passaggio della detenzione non sarebbe avvenuto invito domino, bensì con la collaborazione di questi in condizione di soggetto deceptus.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inannmssibili.

2. I giudici territoriali, nel rispondere alle doglianze difensive in punto qualificazione giuridica dei fatti, hanno rilevato che in entrambi i frangenti il dinamismo della condotta esecutiva corrispondeva alla fattispecie ascritta. Lo spossessamento del denaro che le persone offese erano state invitate a portare con sé in maniera fraudolenta non era avvenuto, infatti, come sostenuto a difesa, in conseguenza di una volontaria dismissione da parte delle vittime o di un deliberato atto dispositivo, ma della apprensione fisica da parte del BRAIDIC, il quale aveva approntato l'attività prodromica anche per carpire la fiducia delle persone offese.

Quanto all'episodio CERATO, in particolare, la Corte ha richiamato una fonoregistrazione delle fasi dell'incontro effettuata dallo stesso imputato per ricavarne l'assoluta coerenza con il racconto della vittima: il BRAIDIC aveva - in maniera improvvisa, inopinata e rapidissima - preso il denaro, dandosi poi a fuga sincrona con la moglie, neutralizzando l'attenzione della vittima, già compromessa dalla attività decettiva previamente posta in essere per carpirne la fiducia. Analogo copione era stato seguito nell'episodio CIGOLA: la vittima non aveva spontaneamente consegnato il denaro, ma l'aveva appoggiato sul tavolo, nel contesto dei preliminari intesi alla sostituzione delle presunte banconote con quelle di taglio più piccolo recate dalla vittima, la quale non aveva manifestato l'intenzione di operare una liberalità a favore degli imputati, ma era rimasta in attesa di ottenere il tantundem, allorché il BRAIDIC si era repentinamente impossessato del denaro, eclissandosi subito dopo.

3. Il motivo è manifestamente infondato. La difesa ha ritenuto che, nella specie, ci fosse stato un comportamento dispositivo delle persone offese, senza considerare in alcun modo il fatto, incontestato, che il BRAIDIC materialmente, con l'aiuto della CASAGRANDE, si era improvvisamente quanto repentinamente impossessato - in entrambe le occasioni - del denaro che le persone offese avevano semplicemente appoggiato sul tavolo, senza che ne fosse stato dimostrato alcun intento, pur viziato, di liberalità a favore degli agenti. A sostegno della erroneità della ricostruzione giuridica prospettata dalla difesa, peraltro, soccorrono i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: si configura, infatti, un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate a operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa e il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (cfr. sez. 2, n. 29567 del 27/3/2019, Bevi/acqua Cosimo, RV. 276113, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta - quando questi ancora ne conservava il controllo - un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso; sez. 4, n. 5435 del 9/11/2018, dep. 2019, Morabito Letterio, Rv. 275019, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l'imputato, dopo avere determinato la vittima ad introdurre gioielli prelevati dalla propria abitazione in una borsetta, ed averla fatta salire sulla propria autovettura, la aveva poi indotta a scendere con una scusa e si era allontanato con la borsetta ed il suo contenuto; sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014, dep. 2015, Labellarte e altri, Rv. 262725).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore