Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2161/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2161/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2161/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 17.7.2020, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna irrogata in primo grado a Fabio Savarese in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina (fatto del 28.3.2012).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 2161/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina (fatto del 28.3.2012).

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina consumo di canapa pericolo di traffico di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n.186/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVARESE FABIO nato a BARI il 12/06/1989 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17.7.2020, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna irrogata in primo grado a Fabio Savarese in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina (fatto del 28.3.2012).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando violazione di legge per mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. Deduce che il rinvenimento nella disponibilità del prevenuto di 100 grammi di hashish, un grammo di cocaina e della somma di 750 euro non esclude la configurabilità dell'ipotesi lieve, trattandosi di condotta avente minima offensività, in ragione della connotazione spiccatamente domestica dell'attività di detenzione a fini di spaccio accertata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. La censura dedotta prospetta una violazione di legge che non è dato rinvenire dalla lettura della sentenza impugnata. La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale dei fatti processualmente emersi, ha motivato in termini del tutto logici, coerenti e puntuali in ordine alla portata non marginalmente offensiva della condotta ascritta al Savarese, alla luce di una serie di elementi costituiti: dal non trascurabile dato quantitativo della droga sequestrata, dalla diversa tipologia della stessa (hashish e cocaina), dalla cospicua somma di denaro contante rinvenuta e dal verosimile inserimento del prevenuto in una stabile organizzazione criminale da cui attingere come fonte di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Si tratta di ragionevoli e congrue valutazioni di merito, non erronee in diritto, che sfuggono ai rilievi prospettati dal ricorrente e che non sono sindacabili nella presente sede di legittimità.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2021 Il Consi e estensore Il Presidente Al ro Ranaldi Prt[3,1