Sentenza — n. 2148/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GIROLAMO MARIA CATERINA nato a TARANTO il 20/08/1955 avverso la sentenza del 19/06/2020 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela con revoca delle statuizioni civili;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe il Tribunale di Lodi, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lodi del 4 aprile 2017, ha condannato De Girolamo Maria Ca- terina alla pena di euro seicento di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590 cod. pen; Sentenza — n. 2148/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La De Girolamo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la sopravvenuta mancanza della con- dizione di procedibilità ex art. 336 e 346 cod. proc. pen., per intervenuta remissione di querela.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GIROLAMO MARIA CATERINA nato a TARANTO il 20/08/1955 avverso la sentenza del 19/06/2020 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela con revoca delle statuizioni civili;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe il Tribunale di Lodi, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Lodi del 4 aprile 2017, ha condannato De Girolamo Maria Ca- terina alla pena di euro seicento di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen..
2. La De Girolamo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la sopravvenuta mancanza della con- dizione di procedibilità ex art. 336 e 346 cod. proc. pen., per intervenuta remissione di querela.
3. Il 29 settembre 2020, dinanzi alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Lodi, è stata presentata da Bonifati Luigi, nella qualità di procuratore speciale della persona offesa Riboni Adele, remissione di querela, implicitamente accettata dall'im- putato (vedi ricorso). Si è dunque verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 152 cod pen.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato di cui all'art. 590 è estinto per remissione di querela. Vanno altresì revocate le statuizioni civili. Le spese vanno poste a carico del querelato, a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili a carico dell'imputata. Spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo E osito Don la Ferranti DEPOSITATO IN CANCELLERIA LI 9 G