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Sentenza — n. 2140/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2140/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2140/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ACCURSI MICHELINA nato a FIRMO il 04/03/1950 GUAGLIANONE FRANCESCO nato a CASTROVILLARI il 22/02/1972 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per morte dell'imputata ACCURSI ed inammissibilità del ricorso del GUAGLIANONE. udito il Difensore:

Regesto Legislator

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artt. 150 cod. pen; Sentenza — n. 2140/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi ed altri, Rv. 245162). 2.Quanto a Francesco Guaglianone, osserva il Collegio che sussistono i pre- supposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'interve- nuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo ter- mine di prescrizione massimo, non presentando il ricorso in esame profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché ba- sato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consen- tire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Parole chiave

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truffa aggravata furto di lieve entità risarcimento per atto illecito danneggiamento d'impianti elettrici infrazione molto grave imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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artt. 150 cod. pen
1.Quanto alla posizione di Michelina Accursi, deve necessariamente adottarsi sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il rea- to estinto per morte dell'imputata (in applicazione degli artt. 150 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ACCURSI MICHELINA nato a FIRMO il 04/03/1950 GUAGLIANONE FRANCESCO nato a CASTROVILLARI il 22/02/1972 avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per morte dell'imputata ACCURSI ed inammissibilità del ricorso del GUAGLIANONE. udito il Difensore:

è presente l'avvocato RICETTA SANTO del foro di CASTROVILLARI in difesa di ACCURSI MICHELINA e di GUAGLIANONE FRANCESCO, che si riporta ai motivi del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Michelina Accursi e Francesco Guaglianone ricorrono, tramite un unico at- to di impugnazione curato dallo stesso difensore di fiducia, per la cassazione del- la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 29 ottobre 2019, in parzia- le riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Castrovillari il 3 ottobre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto gli impu- tati responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto di energia consumato pluriaggravato (dall'impiego di mezzo fraudolento e di violenza sulle cose), fatto commesso il 26 luglio 2011, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, riconosciuta, invece, la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, ha rideter- minato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

2. I ricorrenti si affidano ad un solo motivo con il quale denunziano violazio- ne di legge (artt. 157 e 625, comma 1, n. 2, e comma 2, cod. pen.). Sottolineano che, conformemente peraltro alla richiesta avanzatrn dal P.G. della Corte di appello all'udienza del 29 ottobre 2019 e dalla Difesa, sia pure in linea subordinata, non possono ritenersi coèsistenti nel caso di specie entrambe le aggravanti del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose, in quanto in pre- cedenti analoghi la S.C. ha ritenuto integrare il reato di furto aggravato dalla vio- lenza sulle cose il riallaccio abusivo di utenza già distaccata (richiamandosi al ri- guardo l'insegnamento di Sez. 4, n. 35825 del 27/06/2013, di Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008 e di Sez. 5, n. 7800 del 11/01/2002). Venendo meno, ad avviso della difesa, la duplice aggravante, il tempo per calcolare la prescrizione non è, come erroneamente ritenuto dalla Corte territo- riale, pari a dodici anni e sei mesi datfatto ma di sette anni e sei mesi, ergo: es- so è decorso. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. E' pervenuta richiesta di discussione orale da parte della difese dei ricor- renti. E' successivamente pervenuto in Cancelleria certificato di morte di Michelina Accursi (decesso avvenuto il 2 agosto 2021).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Quanto alla posizione di Michelina Accursi, deve necessariamente adottarsi sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il rea- to estinto per morte dell'imputata (in applicazione degli artt. 150 cod. pen. e 531 cod. proc. pen.; del resto, anche ove il ricorso fosse fondato, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, «La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anterior- mente, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto»:

Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi ed altri, Rv. 245162). 2.Quanto a Francesco Guaglianone, osserva il Collegio che sussistono i pre- supposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'interve- nuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo ter- mine di prescrizione massimo, non presentando il ricorso in esame profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché ba- sato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consen- tire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazio- ne di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art, 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. E poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfon- dimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: inve- ro, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualo- ra già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di even- tuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estin- zione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tet- tamanti, Rv. 244275). Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogi- che valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emer- gendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constata- zione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit.), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto a Guaglianone Francesco, per essere il reato contestato estinto per pre- scrizione.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le Condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Castrovillari il 3 ottobre 2017, nei confronti di Accursi Michelina perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Guaglianone Francesco perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il