Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2139/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2139/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2139/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di Gioia Roberto in relazione alla seguente imputazione: "del delitto di cui all'art. 189, commi 1 e 6 del dl.gs .vo 285/1992 perché, in qualità di conducente del veicolo Fiat Palio SW targato BE988YD, non ottemperava all'obbligo di fermarsi in seguito del sinistro stradale - verificatosi in Beinasco sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo km 2 +820, preceduto dal veicolo Citroen Xsara targata DT947CN, condotto da Carrozza Franco Antonio, lo tamponava (nella circostanza entrambi i conducenti riportavano delle lesioni persona!) e si allontanava oltrepassando la barriera autostradale forzando la barra della pista di pedaggio Telepass per fermarsi subito dopo in quanto il veicolo da egli condotto prendeva fuoco. al suo comportamento, in quanto, omettendo di rispettare la distanza di sicurezza 2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 2139/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con entrambi i motivi proposti, mancanza di motivazione in punto elemento psicologico del reato RITENUTO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha congruamente motivato anche in ordine all'elemento psicologico del reato de quo, evidenziando l'inconsistenza delle deduzioni difensive secondo cui il Gioia non si sarebbe reso conto dell'accaduto e si sarebbe allontanato senza avere consapevolezza e volontà di fuggire dal luogo dell'incidente.

Parole chiave

Generato dall'IA
delitto di fuga pericolo di fuga guida nonostante revoca della patente collisione in una rotatoria aiuto all'evasione di detenuti motivo insorto dopo la fuga
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOIA ROBERTO nato a PINEROLO il 20/12/1971 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato INCARDONA MARIO del foro di TORINO in difesa di GIOIA ROBERTO il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di Gioia Roberto in relazione alla seguente imputazione: "del delitto di cui all'art. 189, commi 1 e 6 del dl.gs .vo 285/1992 perché, in qualità di conducente del veicolo Fiat Palio SW targato BE988YD, non ottemperava all'obbligo di fermarsi in seguito del sinistro stradale - verificatosi in Beinasco sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo km 2 +820, preceduto dal veicolo Citroen Xsara targata DT947CN, condotto da Carrozza Franco Antonio, lo tamponava (nella circostanza entrambi i conducenti riportavano delle lesioni persona!) e si allontanava oltrepassando la barriera autostradale forzando la barra della pista di pedaggio Telepass per fermarsi subito dopo in quanto il veicolo da egli condotto prendeva fuoco. al suo comportamento, in quanto, omettendo di rispettare la distanza di sicurezza 2.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con entrambi i motivi proposti, mancanza di motivazione in punto elemento psicologico del reato RITENUTO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha congruamente motivato anche in ordine all'elemento psicologico del reato de quo, evidenziando l'inconsistenza delle deduzioni difensive secondo cui il Gioia non si sarebbe reso conto dell'accaduto e si sarebbe allontanato senza avere consapevolezza e volontà di fuggire dal luogo dell'incidente.

In particolare la Corte territoriale ha rimarcato come il Gioia non avesse assolutamente contestato di essersi reso protagonista dell'incidente, mentre l'assunto di non essersi reso conto delle sue conseguenze a seguito delle lesioni anche dallo stesso patite era sconfessato dal comportamento comunque lucido dallo stesso tenuto che aveva proseguito regolarmente la marcia per oltre 500 metri sino ad imboccare con precisone la corsia TELEPASS proprio allo scopo di allontanarsi il più velocemente possibile dal logo del sinistro. A fronte di tali elementi ricostruttivi della vicenda, che sono contestati dal ricorrente che si limita a proporre una versione alternativa non confortata da alcun valido sostegno argomentativo, la impugnata sentenza si sottrae alle proposte censure.

Va peraltro ricordato che l'elemento soggettivo del delitto di fuga di cui all'art. 189 comma 6 Cod.Strada può certamente essere quello del dolo eventuale e che l'accertamento di esso è stato compiuto dai giudici di merito in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, certamente univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Sez. 4, Sentenza n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 4, Sentenza n. 14222 del 16/12/2005, dep. 2006, Muoio, Rv. 233954) Ora, nel caso di specie la prospettazione del ricorrente risulta pienamente disattesa dagli argomenti logici offerti dalla sentenza impugnata, mentre non é dato ravvisare alcun elemento di conferma di tale prospettazione, restando implausibile l'impossibilità per il conducente di accorgersi di quanto accaduto e delle conseguenze del sinistro.

4. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa elle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, in Roma. il 21 settembre 20