Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 872/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 872/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KASA ARJAN nato il 30/10/1983 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso; il difensore di KASA Arjan ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, allegando provvedimento del GIP del Tribunale di Trieste di revoca della misura custodiale con sostituzione di essa con quella del divieto di dimora e ingresso in Friuli Venezia Giulia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 872/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge per carenza assoluta della motivazione, oltre a violazione di legge per mancata osservanza degli oneri motivazionali imposti con la sentenza di annullamento parziale. In particolare, secondo il deducente, il "tradimento del vincolo rescindente" deriverebbe dal fatto che il Tribunale avrebbe indicato elementi generici e non conducenti rispetto alle esigenze di motivazione evocate dal giudice rimettente. Sotto altro profilo, si rileva che il Tribunale non avrebbe collegato l'apporto dichiarativo del chiamante MEOT al singolo thema probandum, né osservato i canoni esegetici della chiamata in correità.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti arresto luogo del sequestro carcerazione in diritto degli stranieri ordine d'arresto per estradizione carcerazione giudiziaria
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KASA ARJAN nato il 30/10/1983 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso; il difensore di KASA Arjan ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, allegando provvedimento del GIP del Tribunale di Trieste di revoca della misura custodiale con sostituzione di essa con quella del divieto di dimora e ingresso in Friuli Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione, con sentenza n. 16516 del 11/3/2021, il Tribunale di Trieste ha confermato quella con la quale il GIP aveva applicato una misura cautelare a KASA Arjan per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e più reati fine (capi da 4 a 12) aventi a oggetto sostanza della tabella prima. Trattasi di reati che - in base all'ipotesi accusatoria - sarebbero collegati al programma di una associazione finalizzata al narco traffico dall'Olanda all'Italia, rispetto alla quale sono stati riconosciuti un grave quadro indiziario e esigenze cautelari nei confronti del ricorrente, quale soggetto in posizione apicale nel sodalizio.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge per carenza assoluta della motivazione, oltre a violazione di legge per mancata osservanza degli oneri motivazionali imposti con la sentenza di annullamento parziale. In particolare, secondo il deducente, il "tradimento del vincolo rescindente" deriverebbe dal fatto che il Tribunale avrebbe indicato elementi generici e non conducenti rispetto alle esigenze di motivazione evocate dal giudice rimettente. Sotto altro profilo, si rileva che il Tribunale non avrebbe collegato l'apporto dichiarativo del chiamante MEOT al singolo thema probandum, né osservato i canoni esegetici della chiamata in correità.

3. Con successiva memoria, la difesa ha comunicato che il GUP del Tribunale di Trieste aveva revocato la misura coercitiva, sostituendola con altra non detentiva e ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, come evidenziato e richiesto dalla stessa difesa con memoria, con la quale si è dato atto che il GUP del Tribunale di Trieste ha sostituito, con allegato provvedimento, la misura con altra non detentiva.

2. Non si fa luogo a condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, la sopravvenuta carenza d'interesse derivando da causa non imputabile al ricorrente, trattandosi nella specie della revoca del provvedimento censurato, non configurandosi pertanto alcuna soccombenza (cfr. sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi Luigi, Rv. 281785), neppure virtuale (cfr. sez. 1, n. 11302 del 19/9/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Deciso il 11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabri