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Ordinanza — n. 868/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of a judgment to add a missing civil party due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered the correction of a previous judgment to include the 'Federazione Nazionale Cub Trasporti' as a civil party, which had been omitted due to a clerical error. The railway companies argued that the original decision contained material inconsistencies regarding the list of civil parties, specifically noting the absence of this federation despite its exclusion for procedural reasons. The court agreed that the omission was a drafting mistake rather than a substantive legal error, mandating the addition of the entity's name to the judgment's operative and motivational sections.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a judgment contains material errors regarding the list of parties, the court may order a correction to ensure the document accurately reflects the procedural posture without re-examining the merits.

Parole chiave

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clerical error correction material defect judgment omission of civil party drafting mistake remedy procedural regularity

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERROVIE DELLO STATO S.P.A. R.F.I. S.P.A. F.S. LOGISTICA S.P.A. avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO OSSERVA 1. I difensori delle Società Ferrovie dello Stato S.p.a.; R.F.I. S.p.a e F.S. Logistica S.p.A. rappresentano che nella motivazione della sentenza n. 32899 - pronunciata in data 08/01/2021 e depositata il 06/09/2021 - vi sono alcune incongruenze concernenti la posizione di una parte civile, da ricondursi ad errori materiali occorsi nella fase redazionale del provvedimento.

Evidenziano come, nonostante il ragionamento svolto dalla Corte Suprema abbia escluso la sussistenza dell'aggravante della violazione delle norme prevenzionistiche e, conseguentemente, la legittimazione di tutte le Organizzazioni Sindacali presenti nel processo come parti civili, nell'elencazione degli enti la cui ammissione come parti civili è stata annullata senza rinvio per tale ragione manca l'indicazione della Federazione Nazionale Cub Trasporti. Ciò detto, presentano istanza affinché si proceda alla correzione dei rilevati errori materiali e all'integrazione del dispositivo e della motivazione con riferimento alla parte civile Federazione Nazionale Cub Trasporti, con conseguente espressa dichiarazione di estromissione della stessa e revoca delle relative statuizioni civili adottate dalla sentenza di secondo grado.

2. Preso atto di quanto sopra, questa Corte dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 32899/2021 in data 8 gennaio 2021 nel senso che alla pag. 582 debba aggiungersi prima della indicazione "Associazione Comitato Matteo Valenti" quella di "Federazione Nazionale Cub Trasporti". Analoga aggiunta andrà operata nella parte motiva alla pag. 326, dopo l'indicazione "Cgil Nazionale". Manda la cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco M ia Ciampi ti