Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 865/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 865/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 865/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRATU' LORENZO nato a NAPOLI il 31/07/1965 avverso l'ordinanza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA 1. Con decreto del 23/10/2020, la Corte di appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svolta innanzi alla Corte di cassazione, in favore dell'avv. Gennaro De Falco con riguardo al procedimento n. 1467/08 RG App. nei confronti di Carratù Lorenzo, nonostante la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto - ha revocato il decreto di liquidazione emesso in favore del predetto avvocato in data 06/12/2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 106 d.P.R. 115/02, art. 170 d.P.R. n. 115/2002; Ordinanza — n. 865/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.lgs. n. 159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia).

Parole chiave

Generato dall'IA
restituzione delle prestazioni risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale riscossione di prestazione condono delle spese procedurali decisioni relative al trattamento economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 106 d.P.R. 115/02
Con decreto del 23/10/2020, la Corte di appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svolta innanzi alla Corte di cassazione, in favore dell'avv.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
609887 - 01, in cui si è precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRATU' LORENZO nato a NAPOLI il 31/07/1965 avverso l'ordinanza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG OSSERVA 1. Con decreto del 23/10/2020, la Corte di appello di Ancona — rilevato che per errore era stata disposta, in violazione dell'art. 106 d.P.R. 115/02, la liquidazione dei compensi, relativamente alla fase del giudizio svolta innanzi alla Corte di cassazione, in favore dell'avv. Gennaro De Falco con riguardo al procedimento n. 1467/08 RG App. nei confronti di Carratù Lorenzo, nonostante la Suprema Corte avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto - ha revocato il decreto di liquidazione emesso in favore del predetto avvocato in data 06/12/2019.

2. Avverso il provvedimento ha interposto ricorso l'avv. De Falco, denunciando l'abnormità del provvedimento, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 106 e 84 TUSG 115/2002 e sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 85 TUSG 115/2002, per contrasto con gli artt. 3, 24, 36, 111 Cost., anche in riferimento all'art. 6, comma 3-bis, CEDU 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento al quale inerisce il decreto opposto (Sez. 6-2 civile, ord. int. n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01;

Sez. 2 civile, ord. n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 2 civile, sent. n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento, quest'ultima, alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d.lgs. n. 159/2011; Sez. 4 pen., ord. n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia).

Tali principi costituiscono espressione di un orientamento consolidato (Sez. U civili, n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, in cui si è precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice - oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato - introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione).4.

Si ritiene, pertanto, opportuno rimettere la decisione al Primo Presidente di questa Corte di cassazione perché valuti la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni civili. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco/Mfa ia Ciampi .„