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Sentenza — n. 861/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order for failure to recognize serious indicia and flight risk against three suspects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a GIP order refusing to validate a police detention of three individuals for attempted robbery. The court found the lower judge's reasoning contradictory by labeling grave evidence as mere suspicion while denying indicia of guilt and ignoring clear flight risks. Consequently, the court annulled the order without remand, ruling the detention was legally justified.

Regesto Legislator

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Art. 270 c.p.p.; In validating a detention, the judge must recognize serious indicia of guilt and flight risk; failure to do so despite clear evidence warrants annulment without remand.

Parole chiave

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validation of detention serious indicia of guilt flight risk assessment contradictory reasoning annulment without remand police discretion review criminal investigation phase minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 270 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, P.M. in proc. Tapia Diaz
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: JOVANOVIC VALERIJA (CUI 051EEFA) nato il 08/02/2001 RISTESKI LIDIA (CUI 0566RCC) nato a ROMA il 22/02/2002 JOVANOVIC RENATO (CUI 05L91CX) nato il 24/03/2003 avverso l'ordinanza del 03/08/2021 del GIP TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il 3.8.2021 dal GIP del Tribunale di Trieste, con la quale non è stato convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Valerija Jovanovic, Lidia Risteski e Renato Jovanovic in relazione al reato di rapina impropria in danno di Alina Maria Dominte.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha convalidato il fermo con riferimento sia al mancato riconoscimento del pericolo di fuga, sia al mancato riconoscimento di gravità indiziaria in relazione alla posizione di Jovanovic Renato. Sostiene che si tratta di motivazione contraddittoria e illogica. In punto di gravità indiziaria, dopo aver elencato tutti gli elementi a carico dell'uomo ed aver espresso la convinzione che lo stesso sia sicuramente coinvolto nel furto (poi sfociato in rapina), il giudice ha negato la ricorrenza dei gravi indizi sulla base dell'assunto che non si ha certezza di quale ruolo in concreto egli abbia svolto.

Quanto al pericolo di fuga, il giudice omette di prendere in considerazione aspetti pacificamente accertati, ed in particolare: il fatto che Jovanovic Renato è senza fissa dimora; che Jovanovic Valeria risulta aver commesso furti in Germania utilizzando degli alias e che anche Renato risultava essere stato in Germania; che i fermati hanno riportato denunce per furti in abitazione commessi in diverse località italiane; che tutti i fermati non hanno alcun reale radicamento con un luogo fisico sul territorio nazionale o estero, per cui è probabile che in caso di condanna si renderebbero irrintracciabili; che gli stessi fossero in procinto di partire e i bagagli fossero già pronti.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre considerare che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo, il vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la • privazione della libertà personale. Nell'operare tale controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999-01).

3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni di legittimità del fermo, appare carente e contraddittoria sia con riferimento alla valutazione di gravità indiziaria nei confronti di Jovanovic Renato, sia con riguardo alla ritenuta insussistenza del requisito del pericolo di fuga nei confronti dei tre indagati. 3.1. Sulla gravità indiziaria il giudice, nonostante l'indicazione nel provvedimento di una serie di elementi indiziari indubbiamente gravi nei confronti dello Jovanovic (quali: la presenza dello Jovanovic nelle immediate vicinanze dell'abitazione sottoposta a furto, attestata dal contatto telefonico intervenuto durante il fatto tra il medesimo e una delle due donne; il ritrovamento di parte della refurtiva, il giorno dopo la rapina, nella stanza d'albergo occupata dall'indagato, unitamente alle due donne; il rinvenimento nel suo telefono della foto del Portafoglio rubato alla Dominte; le inverosimili giustificazioni fornite in sede di interrogatorio), idonei ad asseverare il suo ruolo di "palo" o comunque di concorrente morale nell'attività illecita materialmente commessa dalle due donne; nonostante il convincimento espresso dal GIP nel provvedimento impugnato in ordine al sicuro pieno coinvolgimento dell'uomo nella commissione del delitto per cui si procede, essendosi, fra l'altro, costui recato a Trieste insieme alle "di lui sodali", gravitando "nella zona ove il furto trasmodato in rapina è stato posto in essere"; nonostante tutto ciò, il giudicante si limita a declassare gli elementi a carico del prevenuto in meri "sospetti", benché "pesantissimi", ritenendoli inidonei a fondare la gravità indiziaria.

Si tratta di un ragionamento palesemente contraddittorio, oltre che erroneo, in quanto quelli che vengono definiti come elementi di "sospetto" sono, in realtà, elementi indiziari concreti e specifici, e quindi gravi, valorizzabili sul piano logico al fine di affermare il concorso quantomeno morale dello Jovanovic nel reato materialmente perpetrato dalle altre due indagate, ritenute dallo stesso GIP "sodali" dell'uomo. Del resto, trattandosi di una valutazione concernente i gravi indizi, essa non richiede ancora quel parametro di certezza necessario per la condanna, per cui non rileva in questa fase, contrariamente a quanto paventato dal giudicante, che gli elementi allo stato emersi non consentano di stabilire con precisione quale ruolo in concreto abbia assunto l'indagato nel delitto in questione. 3.2.

Anche sul pericolo di fuga la motivazione è carente ed erronea, posto che è indubbio che al momento del fermo la situazione valutata dagli agenti di polizia giudiziaria era quella di tre persone domiciliate in albergo per pochi giorni, senza alcun particolare radicamento nel territorio e riportanti denunce di furto in abitazione commessi in luoghi diversi, per cui poteva ritenersi concreto ed attuale il pericolo che nell'immediato le persone sorprese con la refurtiva si rendessero irreperibili.

4. Si ritiene, dunque, viziato il percorso argomentativo delineato nell'ordinanza impugnata, che deve pertanto essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal PM, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, P.M. in proc. Tapia Diaz, Rv. 266868-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il fermo è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 12 no