Sentenza — n. 853/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI SPA (RINUNCIANTE) avverso la sentenza del 10/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG 1.11 G.u.p. del Tribunale di Massa il 10 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Daniele Bongiorni, imputato di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), fatto contestato come commesso il 15 giugno 2018, la pena concordata con il Pubblico Ministero, condannando l'imputato, in solido con il responsabile civile s.p.a. "Credit Agricoli assicurazioni", alla rifusione delle spese processuali di costituzione di parte civile contestualmente liquidate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 589-bis cod. pen; Sentenza — n. 853/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Massa il 10 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Daniele Bongiorni, imputato di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), fatto contestato come commesso il 15 giugno 2018, la pena concordata con il Pubblico Ministero, condannando l'imputato, in solido con il responsabile civile s.p.a. "Credit Agricoli assicurazioni", alla rifusione delle spese processuali di costituzione di parte civile contestualmente liquidate.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI SPA (RINUNCIANTE) avverso la sentenza del 10/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 G.u.p. del Tribunale di Massa il 10 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Daniele Bongiorni, imputato di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), fatto contestato come commesso il 15 giugno 2018, la pena concordata con il Pubblico Ministero, condannando l'imputato, in solido con il responsabile civile s.p.a. "Credit Agricoli assicurazioni", alla rifusione delle spese processuali di costituzione di parte civile contestualmente liquidate.
2. Ricorre, tramite difensore di fiducia, il responsabile civile affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in solido con l'imputato.
3. L'8 giugno 2021 è pervenuta rinunzia al ricorso da parte della s.p.a. "Credit Agricola assicurazioni". 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo pervenuta rituale rinunzia allo stesso (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
5. Nulla quanto alle spese, in conformità all'insegnamento di Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166, e di Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168.
6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte n. 84 dell'8/06/2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/10/2021. Il Consi ere estensore Il Presidente Da Francesco Ciannpi DEF:071:70 CI 7,'A oggi,. 13