Sentenza — n. 828/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CALOGERO GIUSEPPA nato a CATANIA il 16/09/1963 nel procedimento a carico di: BRUNI MORENO nato a FUCECCHIO il 04/10/1964 inoltre: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 828/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile CALOGERO Giuseppa denunciando vizio di violazione di legge in relazione all'art.43 cod.pen. e 157 Codice della Strada. 3.Con dichiarazione pervenuta presso la Suprema Corte di Cassazione in data 5 Agosto 2021 il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CALOGERO GIUSEPPA nato a CATANIA il 16/09/1963 nel procedimento a carico di: BRUNI MORENO nato a FUCECCHIO il 04/10/1964 inoltre: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA avverso la sentenza del 10/06/2020 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Lucca confermava la decisione del Giudice di Pace di Lucca che aveva assolto BRUNI Moreno dal reato di lesioni stradali ai danni di CALOGERO Giuseppa per non avere commesso il fatto.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della parte civile CALOGERO Giuseppa denunciando vizio di violazione di legge in relazione all'art.43 cod.pen. e 157 Codice della Strada. 3.Con dichiarazione pervenuta presso la Suprema Corte di Cassazione in data 5 Agosto 2021 il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso.
4. Il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della trattazione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione ritualmente pervenuta in cancelleria.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione dei motivi della rinuncia al ricorso, può essere determinata in termini minimi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 Novembre 2021 Il Consigliere estensore I