Sentenza — n. 823/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA mezzo del proprio difensore, Littera Fausto ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Monza ha giudicato tardivo l'appello proposto avverso la sentenza n. 195/2018 emessa il 4.6.2018 dal Giudice di pace di Milano. A sostegno dell'istanza il ricorrente rappresenta di aver chiesto alla cancelleria del Tribunale sin dal 10.7.2020 (l'ordinanza è stata emessa 1'8.7.2020) copia dell'ordinanza, di aver ripetuto la richiesta il 14.7.2020, questa volta alla cancelleria del Giudice di pace, alla quale il fascicolo era stato inviato (materialmente solo il 16.7.2020), la quale solo il 30 luglio comunicava l'arrivo del fascicolo, così che il giorno successivo la difesa poté estrarne copia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 32 d.lgs. n. 274/2000, art. 591 cod. proc. pen, art. 102 cod. proc. pen; Sentenza — n. 823/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre prendere le mosse dall'esame della tempestività del ricorso. 4.1. L'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione può essere adottata de plano, ai sensi del comma 2 dell'art. 591 cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità della stessa e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. In tal caso, a mente del comma 3, l'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. L'inammissibilità, tuttavia, quando non rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (comma 4).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LITTERA FAUSTO nato a MONASTIR il 15/02/1949 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, lette le conclusioni della parte civile Enrico Beretta,
RITENUTO IN FATTO
1. A mezzo del proprio difensore, Littera Fausto ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Monza ha giudicato tardivo l'appello proposto avverso la sentenza n. 195/2018 emessa il 4.6.2018 dal Giudice di pace di Milano. A sostegno dell'istanza il ricorrente rappresenta di aver chiesto alla cancelleria del Tribunale sin dal 10.7.2020 (l'ordinanza è stata emessa 1'8.7.2020) copia dell'ordinanza, di aver ripetuto la richiesta il 14.7.2020, questa volta alla cancelleria del Giudice di pace, alla quale il fascicolo era stato inviato (materialmente solo il 16.7.2020), la quale solo il 30 luglio comunicava l'arrivo del fascicolo, così che il giorno successivo la difesa poté estrarne copia.
All'istanza di restituzione nel termine il ricorrente ha associato un motivo di impugnazione con il quale critica l'interpretazione che il Tribunale ha dato dell'art. 32 d.lgs. n. 274/2000, secondo la quale non trova applicazione nel processo dinanzi al Giudice di pace la disciplina dei termini prevista dal codice di rito, con l'effetto di aver ritenuto tardivo l'appello proposto oltre il trentesimo giorno dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza emessa da quel giudice.
2. La parte civile Enrico Beretta ha depositato dapprima le proprie conclusioni e quindi memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua tardività e comunque rigettare l'istanza ed il ricorso; ha altresì depositato nota spese.
3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, sull'assunto della possibilità del Giudice di pace di assegnarsi un termine per il deposito della motivazione superiore a quindici giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Occorre prendere le mosse dall'esame della tempestività del ricorso. 4.1. L'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione può essere adottata de plano, ai sensi del comma 2 dell'art. 591 cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità della stessa e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. In tal caso, a mente del comma 3, l'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. L'inammissibilità, tuttavia, quando non rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (comma 4).
Sulla scorta di tal ultima previsione si ritiene che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, possa essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, Rv. 271193). Nel caso di specie, tuttavia, si è in presenza di un provvedimento adottato a seguito di dibattimento, che il Tribunale lesse in udienza, come risulta dall'attestazione posta in calce all'atto dall'assistente giudiziario e dal verbale di udienza; lettura fatta in presenza del difensore di fiducia dell'imputato, nella persona del sostituto processuale nominato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.
Orbene, la natura dell'atto processuale deve essere stabilita non in base alla denominazione ed alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale ed agli effetti che lo stesso è destinato a produrre (Sez. 5 - , Sentenza n. 15651 del 03/02/2021, Rv. 281139, che nella specie ha qualificato come sentenza predibattimentale l'ordinanza dichiarativa di non doversi procedere per difetto di querela, pronunciata dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento). Pertanto, nonostante la denominazione attribuitagli dal giudice di merito, si tratta di una sentenza, il cui termine di impugnazione, secondo la previsione dell'art. 585, co. 1 lett. a), in relazione all'art.544, co. 1 cod. proc. pen. decorreva dal giorno della lettura ed era di quindici giorni.
Esso scadeva, quindi, il 23.7.2020. Il ricorso è stato depositato il 3.8.2020 ed è pertanto tardivo. 4.2. Proprio in ragione di tale tardività è stata chiesta la restituzione nel termine per impugnare la predetta ordinanza. La richiesta non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 175, co. 1 cod. proc. pen., "Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore".
Nel caso di specie alla lettura dell'ordinanza del Tribunale fu presente il difensore di fiducia dell'imputato, nella persona del sostituto processuale nominato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. Ciò non è esaustivo ai fini che qui occupano considerato l'autonomo diritto dell'imputato ad impugnare. Tuttavia è circostanza significativa, in relazione alla necessità che l'istante dia dimostrazione di non aver potuto avere per caso fortuito o forza maggiore conoscenza dell'ordinanza letta in udienza alla presenza del proprio difensore. Tale dimostrazione è del tutto mancata, avendo l'istante rimarcato la tardiva acquisizione di copia del provvedimento, ovvero di una circostanza non essenziale ai fini che qui occupano, alla luce della menzionata lettura.
Né assume rilievo l'erroneo convincimento della necessità di acquisire copia del provvedimento per proporre impugnazione. La prevalente giurisprudenza di legittimità esclude che integri il caso fortuito o la forza maggiore, che possono legittimare la restituzione nel termine, l'errore del difensore di fiducia nell'individuazione dei termini di impugnazione della sentenza, causato da ignoranza della legge processuale, (cfr. tra le varie, Sez. 1, n. 1801 del 30/11/2012, dep. 15/01/2013, Masini, Rv. 254211 Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, dep. 28/05/2012, Ferioli, Rv. 254072;
Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, dep. 22/11/2011, Mangano e altro, Rv. 251695). Si afferma, al riguardo, che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, insuperabile mediante la normale diligenza ed attenzione.
Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 2, n. 16066 del 02/04/2015 - dep. 17/04/2015, Costica e altro, Rv. 263761). Su tal ultimo aspetto pone l'accento anche una ulteriore decisione, nella quale si sostiene che l'errore del difensore di fiducia causato da ignoranza della legge processuale, non integra il caso fortuito o la forza maggiore che possono legittimare la restituzione nel termine dell'impugnazione della sentenza, attesi gli oneri di diligenza che gravano sia sul difensore tecnico che sull'imputato (Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013 - dep. 24/09/2013, Leka, Rv. 257221).
Né a diversa soluzione si perviene alla luce della giurisprudenza CEDU, invocata dal ricorrente. Questa considera ineffettiva la difesa solo dopo avere giudicato il processo nel suo complesso e non con riferimento ad un singolo atto. Inoltre, il principio di ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza delle parti processuale, gravante sia sul difensore, che deve essere tecnicamente preparato, che sull'imputato, il quale non può nominare un legale e disinteressarsi del processo, ma è chiamato, pur dopo il conferimento del mandato fiduciario, a vigilare sull'operato del professionista soprattutto nei momenti più significativi come quello dell'impugnazione (in tal senso, testualmente, Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013 - dep. 24/09/2013, Leka, Rv. 257221).
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile Enrico Beretta, che vanno liquidate in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile Enrico Beretta, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori, come per legge. Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 19.10.2021. Il C