Sentenza — n. 480/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIAM ALEBR nato il 04/04/1988 avverso la sentenza del 29/10/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG 1.11 Tribunale di Torino con la sentenza impugnata ha applicato a THIAM Alebr, per i reati di cui all'art.73 co.5 D.P.R. 309/90, la pena concordata di mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione tra l'altro ad un episodio di detenzione di sostanza stupefacente. Ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca dei telefoni cellulari in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 309/90, la pena concordata di mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione tra l'altro ad un episodio di detenzione di sostanza stupefacente. Ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca dei telefoni cellulari in sequestro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIAM ALEBR nato il 04/04/1988 avverso la sentenza del 29/10/2020 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Torino con la sentenza impugnata ha applicato a THIAM Alebr, per i reati di cui all'art.73 co.5 D.P.R. 309/90, la pena concordata di mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione tra l'altro ad un episodio di detenzione di sostanza stupefacente. Ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e la confisca dei telefoni cellulari in sequestro.
2. Avverso la statuizione relativa alla confisca di un telefono cellulare ha proposto ricorso per cassazione la difesa del THIAM il quale deduce vizio di omessa motivazione e violazione dell'art.240 cod.pen. in relazione alle ragioni che hanno condotto il giudice a disporre la confisca dei telefoni cellulari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato in relazione alla intervenuta confisca dei telefoni cellulare in giudiziale sequestro poichè, a fronte di statuizione suscettibile di impugnazione per violazione di legge, in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giudice non ha fornito coerente e adeguata giustificazione del rapporto di asservimento dei telefoni alla perpetrazione del reato, sia pure strumentale al mantenimento dei contatti con i clienti, non risultando altresì alcun argomento utilizzato dal giudice per giustificare il provvedimento ablativo, in presenza di ipotesi di confisca facoltativa ai sensi dell'art.240 I co cod.pen. (sez.6, 1.3.2007, Muro Martinez Losa, Rv.236973; 7.7.2003, Lomartire, Rv.226687) se non il richiamo a formula generica ed assertiva. La sentenza impugnata va annullata pertanto limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e rinvia sul punto al Tribunale di Torino Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 Ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 2 GEN. 2022