Cassation court annuls appeal court acquittal for insufficient reasoning on conflicting evidence regarding drug use versus head trauma.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Trentino Court of Appeal's acquittal of Monica Lusini, who was originally convicted of causing a traffic accident while under the influence of benzodiazepines. The appellate court had reformulated the first-instance conviction by asserting that the defendant's symptoms were more likely due to a head trauma than excessive drug consumption. The prosecution argued that the appellate judgment failed to adequately explain why the contradictory evidence favored the trauma theory over the drug theory, violating the duty to provide a reasoned alternative rationale when overturning a conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; In case of total reform of a first-instance conviction into an acquittal, the appellate court is obliged to delineate the leading lines of its alternative reasoning and specifically refute the most relevant arguments of the first-instance decision, providing a new and complete motivational structure that gives reason for the divergent conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: LUSINI MONICA nato a TRENTO il 29/05/1971 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato, assolvendo l'imputata per insussistenza del fatto, la pronuncia di condanna emessa il 22/07/2019 dal Tribunale di Trento nei confronti di Lusìni Monica, imputata del reato di cui all'art. 187, comma 1-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per aver circolato in stato di alterazione psicofisica subito dopo aver assunto sostanze stupefacenti del tipo Xanax e Ediltox con principio attivo appartenente a benzodiazepine riscontrata sintomaticamente e confermata dall'analisi del sangue e delle urine, cagionando un incidente stradale in Mandruzzo il 25 marzo 2018.
2. Nella motivazione della sentenza impugnata si è affermato che uno stato di «eloquio confuso, sonnolenza, fatica a reggersi sulle gambe» è compatibile tanto con l'assunzione di farmaci quanto con il trauma cranico subìto dall'imputata, per il quale è stata tenuta in osservazione per 12 ore e sottoposta a TAC in ospedale; i giudici di appello hanno ritenuto indimostrato che la paziente avesse assunto una dose eccessiva di benzodiazepine, il cui consumo è riconducibile a una prescrizione del medico curante, tale da causare la sintomatologia riscontrata.
3. Il Procuratore generale della Repubblica di Trento ha proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte sufficientemente motivato in ordine alle ragioni per cui gli elementi a carico e a discarico dell'imputato dovessero ritenersi contraddittori. Il Procuratore ritiene che le argomentazioni sviluppate nella motivazione siano assertive: non vi è spiegazione dell'affermazione secondo la quale non vi sia certezza della derivazione dall'assunzione di cannabinoidi o farmaci delle condizioni di minorata capacità, piuttosto che dal trauma cranico, tanto più che nel certificato di pronto soccorso tale trauma era riferito come «dubbio» a fronte della sicura assunzione di cannabinoidi e benzodiazepine e della accurata descrizione delle condizioni psicofisiche dell'imputata riportata nell'annotazione di servizio dei Carabinieri; nulla dice la sentenza sulle ragioni per le quali lo stato di «eloquio confuso, sonnolenza, fatica a reggersi sulle gambe» sia più ragionevolmente riconducibile al dubbio trauma cranico, essendo ininfluente sul giudizio di responsabilità la circostanza del trattenimento in ospedale in osservazione, soprattutto ove si consideri la gravità dell'incidente e le precarie condizioni di salute della donna.
Il Procuratore deduce, infine, che la sentenza ha omesso di confrontarsi con l'ampia motivazione della sentenza di primo grado.
4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.
5. Il difensore di Lusini Monica ha tempestivamente depositato memoria difensiva chiedendo dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure prospettate dal Procuratore ricorrente, con riguardo alle carenze logico-motivazionali della sentenza impugnata, sono fondate. 1.1. A tal proposito, infatti, il Supremo Collegio ha da tempo chiarito che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello, pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Nel caso in cui, tuttavia, per diversità di apprezzamenti, per l'appi o critico delle parti o per le nuove eventuali tl acquisizioni probatorie, il ' . dice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191235), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti). 1.2. Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice 4n r . dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, FU, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez.6 n. 1253 del 28/11/2013, dep.2014, Ricotta, Rv. 258005). 1.3. Si è, quindi, cristallizzato un principio interpretativo in merito all'obbligo di motivazione affermando che il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto' a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez.4, n.24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404;
Sez.4, n.4222 del 20/12/2016, dep.2017, Mangano, Rv. 268948).
2. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel ribaltare in senso assolutorio la precedente decisione di condanna, ha genericamente affermato l'esistenza di un ragionevole dubbio in merito alla causa delle condizioni psico-fisiche in cui versava Monica Lusini al momento in cui i Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti a seguito del sinistro stradale dalla stessa autonomamente provocato, senza approfondire adeguatamente le ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili, segnatamente trascurando le modalità dell'incidente, invece valorizzate in primo grado, quali espressive dell'alterazione.
La Corte distrettuale nella sentenza impugnata ha, in particolare, del tutto omesso di confrontarsi con l'iter logico-giuridico, pur richiamato nella parte in fatto, seguito dal giudice di primo grado per pervenire alla condanna, sebbene abbia condiviso e utilizzato le medesime risultanze probatorie, senza un adeguato percorso logico-motivazionale, fondando la riforma della decisione di primo grado su affermazioni del tutto apodittiche, in contrasto con i princìpi sopra esposti. Tali sono le ragioni per le quali la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Bolzano. Così deciso il 25 novembre 2021 igli