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Sentenza — n. 473/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 473/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'ALESSANDRO ANDREA nato a L'AQUILA il 17/03/1979 inoltre: PARTI CIVILI avverso la sentenza del 26/06/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto MARIA GIUSEPPINA FODARONI, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea.

Regesto Legislator

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art. 589 cod. pen; Sentenza — n. 473/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona. del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea.

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva estensione della procedura riduzione della pena ritardo del ministero pubblico durata di protezione restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod. pen
Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea.
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: D'ALESSANDRO ANDREA nato a L'AQUILA il 17/03/1979 inoltre: PARTI CIVILI avverso la sentenza del 26/06/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto MARIA GIUSEPPINA FODARONI, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea.

Anche l'avv. D. De Sanctis, del foro di Pescara, per D'ALESSANDRO Andrea, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di quella città ha dichiarato non doversi procedere, tra gli altri, anche nei confronti dell'imputato D'ALESSANDRO Andrea, al quale erano contestati vari reati, tra cui l'omicidio colposo ai danni di CUCCHIELLA Maurizio, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto commesso il 17/8/2010), per intervenuta prescrizione del reato, rilevando che - al contrario - detto termine non era spirato, avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 157, c. 6, cod. pen., a mente della quale i termini di prescrizione, per il reato in esame, sono raddoppiati.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona. del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., ascritto a D'ALESSANDRO Andrea.

4. La difesa dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che il capo d'imputazione, così come contestato, non conterrebbe l'enunciazione di alcuna aggravante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale è incorso nella denunciata violazione, atteso che il reato di cui al capo a) dell'imputazione - l'unico per il quale è stata formulata l'impugnazione - è un omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, commesso nel 2010, successivamente, dunque, alla modifica dell'art. 157, c. 6, cod. pen., introdotta dall'art. 1 del d. I. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla I. 24 luglio 2008, n. 125, entrata in vigore il 26 luglio successivo, che ha inserito il reato di cui all'art. 589 c. 2, cod. pen., nel novero di quelli per i quali opera il raddoppio del tempo necessario a prescrivere.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di gtZ L'Aquila per il giudizio. CC LU Deciso il 9 novembre 2021 ot! Il Consigliere estensore Il Pr "dente Gabriella Cappello F