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Sentenza — n. 472/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 472/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia nei confronti di Torosani Moreno in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett.b), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in San Zeno Naviglio il 19 agosto 2013.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 472/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett.b), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in San Zeno Naviglio il 19 agosto 2013.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione abuso di alcol monopolio sull'alcol riduzione della multa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: TOROSANI MORENO nato a BRESCIA il 20/05/1967 avverso la sentenza del 26/03/2019 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca anziché della sospensione della patente

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia nei confronti di Torosani Moreno in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett.b), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in San Zeno Naviglio il 19 agosto 2013.

2. Il Procuratore ricorrente ha dedotto inosservanza dell'art. 186, commi 2 lett.b) e 2-bis, cod. strada in quanto il tribunale ha disposto la revoca della patente, ritenendola obbligatoria, laddove il reato contestato comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la sussistenza della circostanza aggravante della causazione del sinistro comporta, infatti, la revoca solo nel caso in cui a carico del conducente sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro, ipotesi non sussistente nel caso in esame.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca anziché della sospensione della patente.

4. Il ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stata disposta la revoca della patente di guida per il reato di cui all'art.186, commi 2 lett.b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada nonostante il tasso alcolemico accertato fosse pari a g/I. 1,29. Non sussiste, dunque, il presupposto applicativo della più severa sanzione amministrativa accessoria previsto dall'art.186, comma 2- bis cod. strada. Secondo tale disposizione «Qualora per il cohducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata».

5. La sentenza impugnata risulta, pertanto, emessa in violazione di tale norma, nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida.

6. Tanto premesso, va disposto l'annullamento della sentenza limitatamente alla revoca della patente di guida. Si tratta di contravvenzione al cui accertamento consegue la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno a norma dell'art.186, comma 2, lett.b) cod. strada. Poiché l'applicazione in concreto di tale sanzione comporta l'uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito, all'annullamento segue il rinvio al Tribunale di Brescia per la determinazione della durata della sospensione della patente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, statuizione che elimina, e rinvia al Tribunale di Brescia per la determinazione della durata della sospensione. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Presidente F