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Sentenza — n. 465/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 465/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza appellata, ha ridotto la pena irrogata a Vincenzo Catabbo per il reato di omicidio colposo a lui ascritto in quella di mesi dieci di reclusione, confermando nel resto (fatto del 6.5.2016). Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di statuire sulla avanzata richiesta di sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Sentenza — n. 465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, in base al quale l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio (e non già, come ritenuto da altro orientamento, senza rinvio), non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Rv. 270829).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena riduzione della pena abbandono del procedimento penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATABBO VINCENZO nato a SAN MARTINO IN PENSILIS il 05/03/1948 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza appellata, ha ridotto la pena irrogata a Vincenzo Catabbo per il reato di omicidio colposo a lui ascritto in quella di mesi dieci di reclusione, confermando nel resto (fatto del 6.5.2016).

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di statuire sulla avanzata richiesta di sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è fondato. Vi è, infatti, assenza di motivazione da parte della Corte territoriale in ordine alla richiesta, avanzata dal difensore dell'imputato, di concessione della sospensione condizionale della pena. Né può parlarsi di motivazione implicita, atteso che non possono valere a tal fine né il breve e generico cenno alla gravità del fatto, né l'altrettanto breve cenno all'unico precedente penale di cui è gravato il Catabbo.

6. Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, in base al quale l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio (e non già, come ritenuto da altro orientamento, senza rinvio), non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Rv. 278285; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Rv. 270829).

7. Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame della questione concernente l'eventuale concessione al prevenuto del beneficio della sospensione condizionale della pena

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Presi