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Sentenza — n. 445/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 445/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Taib Ayoub, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. con la quale, in data 18 dicembre 2020, il Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta dalle parti in relazione al reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, applicando altresì la confisca di quanto in sequestro, ivi compresa la somma di danaro trovata in possesso dell'imputato. Il ricorso del Taib consta di un unico motivo, nel quale il ricorrente denuncia violazione di legge in riferimento alla illegalità della misura di sicurezza patrimoniale costituita dalla confisca del denaro sequestrato; deduce in particolare che oggetto dell'imputazione era la detenzione, e non la cessione a pagamento, dello stupefacente; non risulta comprovato che il denaro sequestrato provenisse dal reato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 240 cod. pen, art. 240- bis cod.pen; Sentenza — n. 445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768); e che in particolare, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12- sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240- bis cod.pen..: vds. Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016 Rv. 267900. In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti causa di sequestro pignoramento di crediti beni sequestrati appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Taib Ayoub, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 240 cod. pen
309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen.
art. 240- bis cod.pen
356 del 1992 (oggi art. 240- bis cod.pen..: vds.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAIB AYOUB nato il 04/05/1997 avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Taib Ayoub, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. con la quale, in data 18 dicembre 2020, il Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta dalle parti in relazione al reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, applicando altresì la confisca di quanto in sequestro, ivi compresa la somma di danaro trovata in possesso dell'imputato. Il ricorso del Taib consta di un unico motivo, nel quale il ricorrente denuncia violazione di legge in riferimento alla illegalità della misura di sicurezza patrimoniale costituita dalla confisca del denaro sequestrato; deduce in particolare che oggetto dell'imputazione era la detenzione, e non la cessione a pagamento, dello stupefacente; non risulta comprovato che il denaro sequestrato provenisse dal reato.

2. Il ricorso é fondato. Deve innanzitutto constatarsi che vi é carenza di motivazione in ordine alla disposta confisca del danaro trovato nella disponibilità del Taib al momento del suo arresto: confisca che, peraltro, costituisce misura di sicurezza patrimoniale estranea al patto di cui all'art. 444 cod.proc.pen., e che il giudicante argomenta unicamente con un generico riferimento del Taib, in sede di interrogatorio, alla pregressa condotta di spaccio. Ora, considerando che si procede a carico dell'imputato per detenzione a fini di cessione di stupefacenti (qualificata in sentenza nell'ipotesi dì lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990), va ricordato che secondo la prevalente e preferibile giurisprudenza di legittimità, é illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (ex multis vds.

Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768); e che in particolare, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12- sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240- bis cod.pen..: vds. Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016 Rv. 267900. In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).

Nella specie, non é dato rilevare nella sentenza impugnata alcun nesso pertinenziale tra la somma di danaro confiscata e lo specifico reato oggetto di imputazione, non soccorrendo a tal fine il generico riferimento alla pregressa attività di spaccio (che esula dall'imputazione di detenzione).

3. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, limitatamente alla confisca del danaro in sequestro, statuizione che va eliminata; la somma di denaro, per l'effetto, va restituita all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro, statuizione che elimina, con restituzione del denaro all'avente diritto. Così deciso in Roma,