Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 442/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 442/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza resa in data 9 - 10 marzo 2021, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di Rocco Marchio avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale catanzarese, in relazione ad imputazione provvisoria di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 2) e a reati di detenzione (capo 107) e di cessione (capo 108) di sostanza stupefacente. Per l'esattezza, il Marchio, secondo l'assunto accusatorio, é ritenuto appartenente al sodalizio criminoso facente capo a Santo Claudio Papaleo, nonché - in qualità di organizzatori - ad Antonio Sestito, ad Antonio Nicoscia cl. 87 e a Francesco Macrillò: sodalizio che, secondo l'incolpazione, opera nella zona di isola Capo Rizzuto e nella provincia di Crotone a partire dal 2013; i duc.,.. reat - fine, contestati come commessi in epoca più recente (rispettivamente luglio e novembre 2020), sono stati ritenuti come espressione della perdurante appartenenza del Marchio al ridetto sodalizio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 273 cod.proc.pen; Sentenza — n. 442/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va inoltre disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, a cura della Cancelleria, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. del cod.proc.pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico di cocaina detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo crimine organizzato abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 273 cod.proc.pen
In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma Cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHIO ROCCO nato a CROTONE il 29/11/1993 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto uditì i difensori: E' presente l'avvocato TRUNCE' ROMUALDO del foro di CROTONE in difesa di: MARCHIO ROCCO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avv COSCIA ROBERTO foro CROTONE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza resa in data 9 - 10 marzo 2021, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di Rocco Marchio avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale catanzarese, in relazione ad imputazione provvisoria di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 2) e a reati di detenzione (capo 107) e di cessione (capo 108) di sostanza stupefacente. Per l'esattezza, il Marchio, secondo l'assunto accusatorio, é ritenuto appartenente al sodalizio criminoso facente capo a Santo Claudio Papaleo, nonché - in qualità di organizzatori - ad Antonio Sestito, ad Antonio Nicoscia cl. 87 e a Francesco Macrillò: sodalizio che, secondo l'incolpazione, opera nella zona di isola Capo Rizzuto e nella provincia di Crotone a partire dal 2013; i duc.,.. reat - fine, contestati come commessi in epoca più recente (rispettivamente luglio e novembre 2020), sono stati ritenuti come espressione della perdurante appartenenza del Marchio al ridetto sodalizio.

In breve sintesi, secondo i giudici del Riesame, i legame fra il Marchio e l'associazione capeggiata dal Papale°, dal Sestito, dal Nicoscia e dal Macrillò sarebbe ricavabile dalla lettura combinata di due conversazioni (nn. Prcigr. 784 e 787 intercettate il 1 giugno 2018 sull'utenza del Papaleo) dalle guaii si ricaverebbe la qualità del Marchio di fornitore di droga in favore del sodalizio; e dall'emergere, in epoca recente, di conversazioni deponenti per la perdurante attività di spaccio del Marchio, che per un certo periodo operava d'intesa con un cittadino marocchino (tale Otmane Kisra, a carico del quale é pure contestato il capo 107), finché l'extracomunitario, per ragioni collegate al suo bisogno di trovare un lavoro per ottenere il permesso di soggiorno, entrava in urto con il Marchio, il quale si metteva in contatto con il Sestito per gestire la situazione, a riprova dei persistenti e stretti contatti operativi dell'indagato con il sodalizio di riferimento, anche in relazione alle odierne attività di spaccio.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Marchio, con atto articolato in quattro motivi di lagnanza. 2.1. I primi tre motivi, in realtà, sono tutti incentrati sulla questione della partecipazione del Marchio all'associazione a delinquere di cui al capo 2 (il primo motivo sotto il profilo della violazione di legge, gli altri due sotto il profilo del vizio di motivazione), riguardo alla quale il ricorrente denuncia la carenza di gravità indiziaria.Il primo motivo, dedotto per violazione di legge, argomenta l'inesistenza, nel caso di specie, del delitto di partecipazione all'associazione a delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990, atteso che esso é stato contestato al Marchio sulla base di due conversazioni (nn. 784 e 787 del 1 giugno 2018) originariamente ritenute dagli inquirenti meri spunti investigativi, che perciò non erano stati valorizzati dal P.M. ed erano privi di valore individualizzante; rispetto a tali elementi le intercettazioni più recenti (del 2020) non rivestono la funzione di riscontri e non sono dimostrative dell'adesione del Marchio al sodalizio: ciò anche in considerazione del fatto che, nel dicembre 2018, i capi dell'associazione erano stati tutti tratti in arresto nell'ambito dell'operazione Tisifone, nonché del fatto che l'Otmane Kisra non é partecipe dell'associazione.

Il secondo motivo lamenta la mancata considerazione, da parte del Tribunale del Riesame, della memoria depositata dalla difesa all'udienza di trattazione e delle deduzioni ivi rassegnate: il Collegio adìto, infatti, argomenta in modo apparente l'adesione del Marchio al sodalizio, senza affrontare il tema dell'effettiva riconducibilità dei dati investigativi nell'ambito della condotta partecipativa, così come la questione della riferibilità al Marchio dell'appellativo "Rocchicceddu" contenuto nelle conversazioni 784 e 787 del 2018, da cui il Tribunale trae apoditticamente il convincimento della costanza dei rapporti fra il Marchio e il sodalizio criminoso.

Anche per ciò che concerne la presunta cointeressenza tra il Marchio e il Sestito, dedotta dal G.I.P. alla luce delle più recenti conversazioni, la motivazione resa dal Tribunale é carente nel riferire tale assunto al perdurare dell'a ffectio societatis. Il terzo, ampio motivo - nel quale pure si deduce vizio di motivazione circa la partecipazione del Marchio all'associazione criminosa - si incentra sulla considerazione che il Tribunale del Riesame ha operato il proprio sforzo argomentativo muovendo dal dato dell'esistenza dell'associazione criminosa e limitandosi a prendere atto dell'esistenza di captazioni che riguardavano il Marchio per ricavarne l'adesione all'organizzazione.

A dimostrazione di ciò, il ricorrente evidenzia taluni elementi, contenuti nell'ordinanza impugnata, dai quali si ricava che la figura del Marchio viene confusa con quella di tale Greco Giovanni, atteso che in taluni passaggi si fa riferimento all'"indagato" con riguardo alla posizione del Greco, soggetto che fra l'altro - a differenza del Marchio - é ritenuto aderente a un sodalizio di tipo mafioso. Prosegue l'esponente deducendo che, dal tenore delle conversazioni nn. 784 e 787, non può ricavarsi l'abitualità delle forniture di stupefacenti da parte del Marchio a beneficio della compagine criminosa di cui al capo 2; né, certo, l'affectio societatis può essere comprovata dalle emergenze investigative del 2020, di cui ai capi 107 e 108, e tanto meno dall'interessamento del Sestito rispetto ai dissidi tra il Marchio e l'Otmane, interessamento che é riconducibile al Sestito essenzialmente come singolo, e non in un'ottica associativa. 2.2.

Con il quarto motivo il deducente lamenta vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari (oltreché in ordine alla scelta della misura inframuraria), senza alcun approfondimento circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso, tutti volti a confutare il quadro indiziario riguardante la ritenuta partecipazione del Marchio all'associazione di cui al capo 2, possono essere congiuntamente trattati. Si tratta di motivi infondati. 1.1. Si premette che la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all'art. 273 cod.proc.pen., non coincide con quella finalizzata all'accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell'imputato venga affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

In tal senso va ricordato il mai disatteso indirizzo giurisprudenziale in base al quale il termine "indizi", adoperato dall'art. 273 primo comma Cod. Proc. Pen., ha una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell'art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d'essere nell'esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di "prove" e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l'uso del termine indizi, nell'art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un'analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell'applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di "prove", ma sempre comunque di "indizi", non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest'ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, Sentenza n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, Meocci, Rv. 203600; in senso conforme vds. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, Sentenza n. 2547 del 05/07/1999, Merolla, Rv. 214930).Si premette ulteriormente che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Infine si premette che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente é nel caso di specie-, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 1.2. Fatte queste premesse, deve osservarsi che - indipendentemente dalla qualificazione delle intercettazioni del 1 giugno 2018, nn. 784 e 787, come meri spunti investigativi - l'individuazione del Marchio come personaggio cui si riferiva il Macrillò, per indicare suo cugino "Rocchiceddu" quale soggetto presso il quale abitualmente il gruppo si riforniva di droga, é fondata sul rapporto di parentela indicato dal Macrillò e chiarito dal Tribunale a pagina 13 dell'ordinanza impugnata: il Marchio é infatti figlio di Antonio Marchio e di Antonella Macrillò.

Le rimanenti censure del ricorrente in ordine all'interpretazione della conversazione, i cui contenuti sono ampiamente illustrati dal Collegio catanzarese, costituiscono questioni di fatto sottratte al sindacato di legittimità, come chiarito dalla giurisprudenza apicale sopra richiamata. 1.3. Quanto al valore confermativo delle più recenti vicende afferenti il rapporto intercorrente tra il Marchio e l'Otmane e chiaramente riferibili a traffici di stupefacenti, il collegamento fra tali vicende e la perdurante appartenenza del Marchio al sodalizio di riferimento é ricavabile, secondo il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame, dalle conversazioni intrattenute con Antonio Sestito, uno dei soggetti di vertice del sodalizio di cui al capo 2, allorché l'Otmane decise di non collaborare più con il Marchio: il livello di interesse del Sestito, come pure del Marchio, alla collaborazione dell'Otmane nel traffico di stupefacenti si ricava dalle conversazioni del 24 e del 25 settembre 2020 di cui alle pagine 20 e 21 dell'ordinanza impugnata, in cui si legge che il Sestito si preoccupa della decisione del "marocchino", riguardo al quale Rocco (Marchio) gli riferisce: "gli ho detto ...che noi. non abbiamo mai sparato però. ..se dovessimo sparare non é che ci tiriamo indietro..."; lo stesso giorno il Sestito, sia pure ridendo, dice al Marchio di portargli il marocchino "vivo o morto"; il giorno successivo avviene l'incontro a casa del Sestito, che peraltro il Marchio frequentava presso il bar gestito dallo stesso Sestito a Isola Capo Rizzuto.

Il Tribunale del Riesame, riprendendo gli esiti delle intercettazioni 784 e 787 del 2018 alla luce delle nuove acquisizioni investigative, mette in luce il perdurante ruolo del Marchio nella detenzione e nel traffico di stupefacenti e il perdurante rapporto con un soggetto di vertice del sodalizio, i cui membri nel 2018 si rifornivano abitualmente di droga presso di lui, come si evince chiaramente dalle predette conversazioni del 2018 ("gliela prendiamo della nostra...la prendiamo da NOI"). 1.4. In tale contesto, é chiaro che l'erroneo riferimento di alcune parti dell'ordinanza a tal Giovanni Greco da Marcedusa, affiliato a un clan mafioso cui apparterrebbero (anche) alcuni maggiorenti del sodalizio oggi descritto al capo 2 (il Papaleo, il Nicoscia, il Macrillò), non intacca il quadro indiziario riguardante il Marchio, che si ricava dalle sopra descritte emergenze investigative.

2. Il quarto motivo é manifestamente infondato. I requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, costituite dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, vanno letti sia in relazione ad imputazione provvisoria relativa a reato associativo ex art. 74, d.P.R. 309/1990 (per il quale, come noto, vi é presunzione di adeguatezza della misura inframuraria, che può essere superata solo quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, elementi nella specie non addotti né altrimenti ravvisabili), sia in relazione all'epoca relativamente recente delle violazioni di cui ai capi 107 e 108, in correlazione con gli elementi deponenti per la perdurante adesione del Marchio al sodalizio di cui al capo 2, con la sua personalità del Marchio (soggetto indicato come estremamente pericoloso) e con la sua biografia penale, brevemente tratteggiata dal Tribunale catanzarese, che richiama recenti precedenti per detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va inoltre disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, a cura della Cancelleria, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. del cod.proc.pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.