Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 440/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 440/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 440/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Guerouane Hamza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano in data 8 gennaio 2020 a seguito dell'imputazione di avere detenuto n.4 involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso lordo complessivo di gr.23,30 circa, sostanza destinata ad uso non personale per caratteristiche e modalità di confezionamento e rinvenimento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 440/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Qualora venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. Stup., è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art.240, comma 1, cod. pen. e non ai sensi dell'art.12 sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, ora art.85 bis T.U. Stup. (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 26790001; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 26524701). 2.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
atto sessuale con un detenuto azione di convalida del sequestro domanda d'asilo di cittadino etiope consenso del coniuge diritti del detenuto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Guerouane Hamza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato previsto dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Il percorso motivazionale al quale il giudice è tenuto in relazione al «progetto di decisione» negoziato tra le parti prevede, infatti, l'accertamento negativo circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità indicate dall'art. 129 cod.
art. 240 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUEROUANE HAMZA nato a MILANO il 27/05/1993 avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca e per l'inammissibilità nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Guerouane Hamza ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano in data 8 gennaio 2020 a seguito dell'imputazione di avere detenuto n.4 involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina del peso lordo complessivo di gr.23,30 circa, sostanza destinata ad uso non personale per caratteristiche e modalità di confezionamento e rinvenimento.

2. L'esponente deduce con un primo motivo, violazione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per mancanza di indicazioni in ordine all'accertamento della volontà dell'imputato, straniero di nazionalità tunisina, e in ordine alla verifica della sua capacità processuale. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in merito alla confisca del denaro in sequestro in relazione alla qualificazione del fatto quale mera detenzione.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca e per l'inammissibilità nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. La censura si limita ad evidenziare che nella sentenza non vi sia espressa indicazione circa la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte di un imputato presente e consapevole, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali nel giudizio di legittimità tale omissione integri un vizio della pronuncia attinente all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc.pen. 1.1. Il percorso motivazionale al quale il giudice è tenuto in relazione al «progetto di decisione» negoziato tra le parti prevede, infatti, l'accertamento negativo circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per una delle cause di non punibilità indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., e l'accertamento positivo circa la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e la congruità della pena, nonché la sussistenza delle condizioni che giustificano la concessione della sospensione condizionale, alla quale la richiesta sia stata subordinata. 1.2.

Spetta a colui che invoca l'invalidità dell'accordo in quanto frutto di volontà viziata dell'imputato allegare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali tale censura si fonda, pena l'inammissibilità della censura.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. Qualora venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. Stup., è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art.240, comma 1, cod. pen. e non ai sensi dell'art.12 sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, ora art.85 bis T.U. Stup. (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 26790001; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 26524701). 2.2.

E l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato. È, pertanto, certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Nel caso concreto, è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e ripetutamente la giurisprudenza ha affermato l'illegittimità della confisca di denaro disposta a norma dell'art. 240 cod. pen. con riferimento al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare sottolineando l'impossibilità di qualificare le banconote e le monete rinvenute come profitto dell'attività illecita (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 27220401, e Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 25376801).

3. Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro in sequestro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro; statuizione che elimina, con restituzione del denaro all'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2021 DEPOSITATO IN enCELIERIA Il i i, lier - estensore Il