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Ordinanza — n. 427/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal remitted to civil sections due to civil nature of compensation liquidation decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court remitted the cassation appeal to the civil sections for assignment, rejecting the criminal section's jurisdiction over the case. The appellant argued that the lower court incorrectly applied administrative regulations regarding judicial assistant compensation, claiming the decision was merely procedural. The Court ruled that despite the criminal context of the underlying seizure, the liquidation of professional fees constitutes a civil controversy involving subjective rights, thus requiring civil section jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 111, c. 7 Cost.; Art. 42 d. Igs. n. 159/2011: Decisions on judicial assistant compensation, though issued in criminal proceedings, involve civil controversies and must be reviewed by civil sections of the Court of Cassation.

Parole chiave

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judicial assistant compensation civil controversy criminal context Cassation jurisdiction civil sections subjective rights liquidation preventive seizure proceedings compenso del curatore fallimentare decisioni relative al trattamento economico risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 111, c. 7 Cost.
42, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria), ha carattere decisorio, sicché lo stesso deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, c.
Art. 42 d. Igs. n. 159/2011
Ma l'art. 42 non contempla il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide il ricorso di cui al comma 7, essendo tale mezzo di impugnazione espressamente limitato alle ipotesi disciplinate dall'art.
Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
644210-01, con riferimento all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal custode e amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della previgente legge n.
Art. 54 d. Igs. n. 159/2011
2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' erronea applicazione dell'art. 54 d.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
644210-01, con riferimento all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal custode e amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della previgente legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 4, 14-9-2021, Bosco
Cass., Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, Ricci
Cass., Sez. 2 civile n. 11577 del 11/5/2017
Cass., Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010
Cass., Sez. 2, n. 12802 del 14/5/2019
Cass., Sez. 6-2 civile, n. 10136 del 16/4/2021
Cass., Sez. U civ., n. 19161 del 3/9/2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALDONE ENRICO N. IL 09/07/1969 avverso il decreto n. 260/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del 26/05/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; OSSERVA 1.Scialdone Enrico ricorre per cassazione averso il provvedimento emesso il 26-5-2020 dal Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, con il quale è stata rigettata l'opposizione proposta, nella qualità di amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di Giambruno Paolo, avverso il decreto emesso dal giudice delegato il 3-6-2019. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' erronea applicazione dell'art. 54 d. 1g. 6-9-2011, n. 159, in luogo dell'art. 42; all'esistenza di un regolare provvedimento che autorizzava la nomina dei professionisti e stabiliva che i compensi fossero anticipati a carico dell' erario; all'irrilevanza della circostanza che le richieste di liquidazione dei compensi fossero state avanzate dopo anni; all' erronea applicazione degli artt. 40 e 41 d.

Ig. 159 del 2011 laddove il Giudice delegato prima e il Collegio poi non hanno liquidato i compensi chiesti. 3.Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Cass., Sez. 4, 14-9-2021, Bosco) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla liquidazione dei compensi ai difensori e agli altri ausiliari del giudice spetta alle sezioni civili della Corte, a prescindere dalla natura del procedimento ai quale inerisce il decreto opposto (cfr. Sez. 4, n. 44810 del 22/10/2013, Ricci, Rv. 257580, in cui il principio è stato affermato con riferimento agli onorari dovuti al difensore d'ufficio;

Sez. 2 civile n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento proprio alla liquidazione del compenso del custode e dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, ai sensi della legge n. 575/1965, abrogata dal d. Igs. n. 159/2011; Sez. 2 civile, n. 15813 del 2/7/2010, Rv. 619266-01, con riferimento alla liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di collaboratore di giustizia; più di recente, Sez.2, n. 12802 del 14/5/2019, Rv. 653816-01; Sez. 6- 2 civile, n. 10136 del 16/4/2021, Rv. 661033-01). D'altronde, tali principi si inseriscono nel contesto di un consolidato orientamento giurisprudenziale, avendo Sez.

U civ., n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887 - 01, precisato che il procedimento di opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione.

E' vero che l'art. 42 d. 1gs. n. 159/2011 ha introdotto una disciplina specifica con riferimento alle spese, ai compensi e ai rimborsi spettanti all'amministratore giudiziario dei beni seques,trati o confiscati, alla stregua della quale la determinazione dell'ammontare del compenso e la sua liquidazione sono disposte dal tribunale, sezione misure di prevenzione, su relazione del giudice 1 delegato (comma 4), prima della redazione del conto finale (comma 5), sulla base delle tabelle allegate al decreto dì cui all'art. 8 d. Igs. n. 14/010 (istitutivo dell'Albo degli amministratori giudiziari).

Avverso tali provvedimenti l'interessato può proporre ricorso alla Corte d'appello, che giudicherà in diversa composizione nel caso di provvedimento emesso dall'ufficio di secondo grado (comma 7). Ma l'art. 42 non contempla il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide il ricorso di cui al comma 7, essendo tale mezzo di impugnazione espressamente limitato alle ipotesi disciplinate dall'art. 10 d. Igs n. 159/2011. Tuttavia, il provvedimento che decide sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 42, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi (a differenza di quelli aventi natura meramente gestoria), ha carattere decisorio, sicché lo stesso deve ritenersi ricorribile davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 111, c. 7, Cost., secondo i principi generali e, dunque, al di fuori del procedimento speciale delineato dallo stesso art. 42, norma che individua nella Corte d'appello penale il giudice competente a decidere il ricorso promosso ai sensi del citato comma 7 (cfr., sul punto, sez. 2 civile, n. 11577 del 11/5/2017, Rv. 644210-01, con riferimento all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal custode e amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della previgente legge n. 575 del 1965, in cui la Corte ha ritenuto per l'appunto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del citato art. 111, c. 7, Cost.).

Ne deriva che, in assenza di una espressa previsione contenuta nella normativa di settore, la individuazione delle sezioni della Corte di cassazione competenti a decidere sul ricorso proposto avverso la decisione della Corte d'appello, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 7, d. Igs. n. 159 del 2011, va condotta secondo i principi formulati dal giudice di legittimità con riferimento alla liquidazione dei compensi a tutti gli ausiliari del giudice, tenuto conto della natura del provvedimento decisorio, avente a oggetto una controversia di natura civile.

La decisione va pertanto rimessa al Primo Presidente di questa Corte di cassazione per la eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni civili (cfr., in ordine alla trasmissione del procedimento all'esito dell'udienza già fissata, sez. 4, ordinanza n. 44810 del 22/10/2013, Ricci);

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione civile. Così deciso in Roma, il 14 s