Criminal appeal dismissed due to statute of limitations expiration; court annuls conviction for theft attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a theft conviction against three defendants. The appellants argued that the statute of limitations had expired due to calculation errors regarding suspension periods and procedural delays. The court found the arguments manifestly unfounded, noting that certain delays did not legally suspend the limitation period and that the pandemic-related pause did not apply to this specific case timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations extinguishes the criminal offense when the prescribed period elapses without interruption; errors in calculating suspension periods or applying pandemic pauses do not prevent this extinction if the total time exceeds the statutory limit.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BATTAGLIA ANTONINO nato a CATANIA il 06/06/1990 SCEVOLO FABIO nato a CATANIA il 30/07/1991 CASTAGNA ORAZIO nato a CATANIA il 24/09/1987 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Orazio Castagna, Fabio Scevolo e Antonino Battaglia ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 7 aprile 2021, la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale etneo in data 26 ottobre 2015 in relazione al delitto di concorso nel tentativo pluriaggravato (dal numero di persone, dall'esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose) di furto di materiali ferrosi in danno di Alfio Scuderi, commesso il 18 luglio 2010. 1.1. In breve sintesi, l'unico motivo di ricorso del Castagna e il primo motivo di lagnanza dello Scevolo, dedotti entrambi per violazione di legge (e quello dello Scevolo anche per vizio di motivazione), si appuntano sul decorso del termine di prescrizione e in specie sulle sospensioni dello stesso termine, che - diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito - sarebbero state di durata inferiore all'arco temporale di due anni, dieci mesi e quindici giorni calcolato nella sentenza impugnata, così da determinare il verificarsi della causa estintiva del reato prima della sentenza d'appello, atteso che per taluni periodi non sussistevano le condizioni per ritenere sospeso il termine e che per altri il computo è stato effettuato in modo errato, trattandosi di situazioni di legittimo impedimento per concomitante impegno professionale per le quali il termine di sospensione non può superare i sessanta giorni. 1.2.
Il secondo motivo di ricorso dello Scevolo e il primo motivo di ricorso del Battaglia denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle contestate aggravanti. Il secondo motivo dedotto dal Battaglia, articolato per violazione di legge processuale, verte sulla mancata enunciazione dell'imputazione nella sentenza impugnata, in violazione dell'art. 546 cod.proc.pen..
2. I motivi di ricorso in tema di prescrizione articolati dal Castagna e dallo Scevolo non possono dirsi manifestamente infondati, con la conseguenza che deve dichiararsi estinto il reato per maturata prescrizione. Invero, la denuncia dei ricorrenti in ordine al calcolo delle sospensioni della prescrizione (che, a ben vedere, involge anche il percorso argomentativo, alquanto sommario, sviluppato sul punto nella sentenza impugnata), oltre a fare riferimento a situazioni per le quali il termine di prescrizione non doveva essere dichiarato sospeso (come nel caso del rinvio dal 29 aprile al 28 ottobre 2013 per mancanza del fascicolo del P.M.), si riferisce - almeno in un caso - anche a un periodo sospensivo (quello decorrente dal 22 settembre al 22 dicembre del 2014) erroneamente computato dalla Corte etnea in più di 60 giorni, pur trattandosi di differimento disposto per legittimo impedimento e non su mera richiesta di parte.
3. Giova osservare che, avuto riguardo alle date di celebrazione delle udienze in appello (dal 12 febbraio 2021 in poi) e al fatto che il procedimento di primo grado era stato definito con sentenza in data 26 ottobre 2015, deve ritenersi correttamente escluso dal conteggio delle sospensioni il termine di sessantaquattro giorni di cui all'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, atteso che tale termine trova applicazione a condizione che il processo abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia, trovando esso applicazione con riguardo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).
4. E' poi di tutta evidenza, quanto all'effetto estensivo, ex art. 587 cod.proc.pen., dei motivi afferenti la prescrizione del reato (contestato come commesso in concorso da tutti gli odierni ricorrenti), che l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione di un coimputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 2, Sentenza n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814).
5. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021. DEPOSITATO hl CMELLERIA Il Consiglier jestensor