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Sentenza — n. 417/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 417/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 7 ottobre 2019, il Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Dana Strommerova in ordine al reato di guida in stato d'ebbrezza a lei ascritto, per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies cod.proc.pen., omettendo tuttavia di trasmettere gli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada. Il ricorso del Procuratore generale si appunta proprio, quale unico motivo, su questa omissione, costituente ad avviso del ricorrente violazione di legge. Conseguentemente il P.G. bresciano chiede l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.

Regesto Legislator

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art. 168-ter cod.pen; Sentenza — n. 417/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 464-septies cod.proc.pen., omettendo tuttavia di trasmettere gli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada. Il ricorso del Procuratore generale si appunta proprio, quale unico motivo, su questa omissione, costituente ad avviso del ricorrente violazione di legge. Conseguentemente il P.G. bresciano chiede l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.

Parole chiave

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principio di pubblicità difetto di legittimazione del ministero pubblico omissione del ministero pubblico esclusione del dibattimento pubblico corsa di controllo impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 168-ter cod.pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: STROMMEROVA DANA nato il 02/01/1967 avverso la sentenza del 07/10/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 7 ottobre 2019, il Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Dana Strommerova in ordine al reato di guida in stato d'ebbrezza a lei ascritto, per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies cod.proc.pen., omettendo tuttavia di trasmettere gli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada. Il ricorso del Procuratore generale si appunta proprio, quale unico motivo, su questa omissione, costituente ad avviso del ricorrente violazione di legge. Conseguentemente il P.G. bresciano chiede l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.

2. Il ricorso é inammissibile. Se é vero che il Tribunale cremonese ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista nella fattispecie (non pregiudicata dall'esito positivo della pro bation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.pen.), e se parimenti é vero che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod.strada, che ne fa carico al giudice, nondimeno é corretto affermare che nella specie il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare.

Invero, é costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice, il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il Pubblico Ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.;

Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. il 2008, Leoni, Rv. 239026 Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144). Di tal che é inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere, che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (Francesc M Ciampi) DEP0SITAT9U.!CANCE9 E