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Sentenza — n. 408/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 408/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Venezia, con pronuncia del 15 luglio 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Verona, del 19 gennaio 2017, che aveva condannato Fraccaroli Cristian in ordine ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7 cod. strada, per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite avendo cagionato un incidente stradale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 408/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Parole chiave

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omissione di soccorso circostanza attenuante legge sull'aiuto alle vittime aiuto all'evasione di detenuti omissione del ministero pubblico aiuto immediato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Ed invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dalle considerazioni che precedono discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRACCAROLI CRISTIAN nato a DESENZANO DEL GARDA il 26/10/1976 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, con pronuncia del 15 luglio 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Verona, del 19 gennaio 2017, che aveva condannato Fraccaroli Cristian in ordine ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7 cod. strada, per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite avendo cagionato un incidente stradale.

2. Avverso la richiamata sentenza Fraccaroli Cristian propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo quale unico motivo di impugnazione violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata rigettato, senza adeguata motivazione e con inosservanza della legge penale, la richiesta difensiva di applicazione del minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti. Si rileva, in particolare, che i giudici di appello avrebbero omesso di considerare che l'imputato, poco dopo il fatto, si era presentato alla Polizia Municipale senza essere accompagnato da alcun legale, a conferma del fatto che non si era fermato, e conseguentemente non aveva prestato assistenza ai feriti, solo in forza di una plausibile e temporanea causa di giustificazione riconducibile all'esigenza di sottrarsi alle forze dell'ordine in quanto gravato da precedenti penali.

Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il fatto che il comportamento successivo alla commissione del reato da parte del ricorrente non aveva dato adito ad alcun rilievo negativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione scevra di vizi logico-giuridici e che, in generale, la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen., e solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana richiede una più dettagliata motivazione. La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01). Nel caso in esame, la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale e la Corte ha spiegato come il giudizio in merito alla dosimetria della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva fosse fondato sulla gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato già pregiudicato per fatti gravi di rapina. Sul punto, ritiene il Collegio che le argomentazioni di cui alla sentenza d'appello non meritino censura, in considerazione dei consolidati insegnamenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Ed invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

3. Dalle considerazioni che precedono discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 09 novembre 2021 Il consigl ensore Il Presidente Francesc Francesc M ria Ciampi D