Sentenza — n. 396/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza appellata ha rideterminato la pena irrogata a Giuseppe Musumeci per il residuo reato di evasione delle imposte sui redditi oggetto di contestazione (fatto del 30.12.2009). Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge in punto di omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fattispecie risalente all'anno 2009 ed essendo intervenuta sentenza di annullamento della Cassazione, sicché in sede di rinvio il reato residuo era ormai prescritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 396/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge in punto di omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fattispecie risalente all'anno 2009 ed essendo intervenuta sentenza di annullamento della Cassazione, sicché in sede di rinvio il reato residuo era ormai prescritto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI GIUSEPPE nato a VIAGRANDE il 05/04/1953 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALD1; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza appellata ha rideterminato la pena irrogata a Giuseppe Musumeci per il residuo reato di evasione delle imposte sui redditi oggetto di contestazione (fatto del 30.12.2009).
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge in punto di omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di fattispecie risalente all'anno 2009 ed essendo intervenuta sentenza di annullamento della Cassazione, sicché in sede di rinvio il reato residuo era ormai prescritto.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. È infatti pacifico che sul reato residuo si fosse formato il giudicato progressivo in punto di responsabilità, visto che l'annullamento aveva riguardato solo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Al riguardo, è costante l'insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792 - 01), come avvenuto nel caso di specie.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consiglie stensore Il Presidente Aless dr Ranaldi Francesc Maria Ciampi DEPOSITATO IN CANCELLERIA